Ordinanza 375/1999 (ECLI:IT:COST:1999:375)
Massima numero 24852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/07/1999;  Decisione del  14/07/1999
Deposito del 28/07/1999; Pubblicazione in G. U. 04/08/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 375/99. PENA - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - POSSIBILITA' PER IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA COMPETENTE DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA PENA E DI ORDINARE LA LIBERAZIONE DEL CONDANNATO FINO ALLA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI INDEFETTIBILITA' DELLE SANZIONI PENALI - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CONDANNATI DETENUTI ISTANTI PER LA DETENZIONE DOMICILIARE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - MANCATA PREVISIONE NEL CASO DI PENA DA ESPIARE SUPERIORE AI DUE ANNI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI DETENUTI SULLA MERA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL PERIODO DI PROVA DA ESPIARE - INSUSSISTENZA DELLE VIOLAZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate: a) con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, 101 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 4, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito, da ultimo, dall'art. 2 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del cod. proc. pen. ed alla l. n. 354 del 1975 e succ. mod.), "nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi e' pericolo di fuga, puo' sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento"; b) con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-'ter', comma 1-'quater', della l. n. 354 del 1975, aggiunto dall'art. 4 della l. n. 165 del 1998, "nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, cui e' rivolta istanza di affidamento in prova al servizio sociale, puo' disporre l'applicazione provvisoria, nei confronti del condannato, della detenzione domiciliare, qualora, sussistendo i presupposti di cui al comma 1-'bis' dello stesso articolo, la pena che il condannato deve espiare e' superiore a due anni, pur essendo inferiore ai limiti previsti dall'art. 47, primo comma"; in quanto - posto che le due distinte censure mirano all'unico risultato di eliminare dall'ordinamento la facolta', attribuita al magistrato di sorveglianza dall'art. 47, comma 4, citato, di sospendere l'esecuzione della pena per i condannati detenuti, instanti per l'affidamento al servizio sociale, sostituendovi la facolta' di concedere, anche quando la pena da espiare superi i due anni ma sia compresa nel limite di tre anni, la detenzione domiciliare - i precetti costituzionali invocati, dai quali il remittente ricava il principio di indefettibilita' della pena, non comportano la inammissibilita' di misure cautelari, legislativamente previste e ragionevolmente giustificate, di sospensione della esecuzione della pena, anche gia' iniziata, in attesa della decisione sulla applicazione di misure alternative che il legislatore considera, a certe condizioni, strumento da preferire rispetto alla detenzione in carcere.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 4

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 1

legge  27/05/1998  n. 165  art. 2  co. 0

legge  27/05/1998  n. 165  art. 4  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte