Sentenza 380/1999 (ECLI:IT:COST:1999:380)
Massima numero 24929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
30/09/1999; Decisione del
30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Titolo
SENT. 380/99 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ONORE - OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNZIATI DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE DALLE PARTI O DAI LORO PATROCINATORI - NON PUNIBILITA' - RITENUTA RIFERIBILITA' AI SOLI DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (E NON ANCHE A QUELLO DI OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA) E, IN ISPECIE, INESTENSIBILITA' ALL'IPOTESI DI OFFESE AL PUBBLICO MINISTERO, CONTENUTE IN INTERVENTI DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI IN GIUDIZIO, PER LA LIMITATA GARANZIA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE, ASSICURATA AL PUBBLICO MINISTERO E NON AL DIFENSORE O SOLTANTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOGGETTI, CON RIDUZIONE INOLTRE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA, ALLA LUCE DI ELEMENTI OGGETTIVI E TELEOLOGICI, COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 380/99 B. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ONORE - OFFESE IN SCRITTI E DISCORSI PRONUNZIATI DINANZI ALLE AUTORITA' GIUDIZIARIE DALLE PARTI O DAI LORO PATROCINATORI - NON PUNIBILITA' - RITENUTA RIFERIBILITA' AI SOLI DELITTI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE (E NON ANCHE A QUELLO DI OLTRAGGIO A MAGISTRATO IN UDIENZA) E, IN ISPECIE, INESTENSIBILITA' ALL'IPOTESI DI OFFESE AL PUBBLICO MINISTERO, CONTENUTE IN INTERVENTI DEL DIFENSORE - CONSEGUENTE ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI IN GIUDIZIO, PER LA LIMITATA GARANZIA DELLA LIBERTA' D'ESPRESSIONE, ASSICURATA AL PUBBLICO MINISTERO E NON AL DIFENSORE O SOLTANTO NEI CONFRONTI DI ALCUNI SOGGETTI, CON RIDUZIONE INOLTRE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE DELLA NORMA, ALLA LUCE DI ELEMENTI OGGETTIVI E TELEOLOGICI, COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - POSSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 598 cod. pen., denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbe l'estensione, secondo l'interpretazione prevalente, della non punibilita' delle offese contenute negli scritti e nei discorsi delle parti o dei loro patrocinatori nel processo, anche alle offese, integranti il delitto di oltraggio a un magistrato in udienza, arrecate dal difensore al pubblico ministero nel corso della discussione in un processo penale. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente - che valorizza la collocazione dell'esimente, inserita nel contesto dei delitti contro l'onore, e trae argomento dalla intenzione del legislatore -, e' possibile dare dell'art. 598 cod. pen. una interpretazione estensiva, conforme ai principi costituzionali, sia perche' le offese contenute in discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorita' giudiziaria e concernenti l'oggetto della causa non differiscono, quanto alla condotta, a seconda che il destinatario delle espressioni offensive sia una parte privata o il pubblico ministero, sia, soprattutto, perche' la finalita' di salvaguardia della liberta' di discussione delle parti, perseguita dal legislatore con la previsione dell'esimente, non potrebbe essere efficacemente realizzata se la sua portata fosse circoscritta in relazione ai soggetti destinatari delle offese e se si garantisse, incoerentemente, l'assoluta liberta' di espressione ad una sola delle parti in giudizio, consentendosi soltanto al pubblico ministero, e non anche al difensore, di avvalersi della "immunita' giudiziaria".
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n. 0
art. 598
co. 0
codice penale
n. 0
art. 343
co. 0
codice penale
n. 0
art. 594
co. 0
codice penale
n. 0
art. 595
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte