Sentenza 72/2022 (ECLI:IT:COST:2022:72)
Massima numero 44710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/02/2022;  Decisione del  23/02/2022
Deposito del 15/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44702  44707  44708  44709  44711  44712


Titolo
Volontariato - Terzo settore - Enti del terzo settore (ETS) - Definizione unitaria, ma non indistinta omologazione - Possibile svolgimento di attività economica, quali operatori del welfare society - Conseguenti agevolazioni fiscali a loro favore, differenze organizzative tra ETS e organizzazioni di volontariato (ODV). (Classif. 263002).

Testo

La definizione di enti del terzo settore (ETS) è riservata a quelli iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, i cui tratti caratterizzanti sono il perseguimento del bene comune, lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative soggettive, la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli.


Poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro dagli enti del terzo settore (ETS) realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica - in ragione del necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale - il cod. terzo settore prevede misure di agevolazione fiscale che, sebbene con diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano tutti gli ETS.


Pur avendo il cod. terzo settore introdotto una definizione unitaria di enti del terzo settore (ETS), ciò non si risolve in una indistinta omologazione, permanendo specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi e differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano, tra l'altro, in ragione della dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti.


Gli enti del terzo settore (ETS) che scelgono di svolgere attività economica - accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto - possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della welfare society, distinto da quello che invece risponde al fine di lucro.


Se la regola generale è che tutti gli enti del terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari, una regola specifica impone alle organizzazioni di volontariato (ODV) di avvalersene in modo prevalente, essendo normativamente imposta, come scelta non derogabile, una specifica proporzione interna per cui il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.


La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle organizzazioni di volontariato (ODV) si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare la caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario: ciò preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento della detta attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte