Sentenza 381/1999 (ECLI:IT:COST:1999:381)
Massima numero 24931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
30/09/1999; Decisione del
30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Titolo
SENT. 381/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENUTA NUOVA NORMATIVA A MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - INAPPLICABILITA', PER ESPRESSA PREVISIONE, AI GIUDIZI IN CORSO - PERDURANTE RILEVANZA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE DELLA QUESTIONE PROPOSTA SULLA NORMA PREVIGENTE - FATTISPECIE.
SENT. 381/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENUTA NUOVA NORMATIVA A MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - INAPPLICABILITA', PER ESPRESSA PREVISIONE, AI GIUDIZI IN CORSO - PERDURANTE RILEVANZA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE DELLA QUESTIONE PROPOSTA SULLA NORMA PREVIGENTE - FATTISPECIE.
Testo
Nonostante la sopravvenuta legge 2 dicembre 1998, n. 420, che, sostituendo la norma denunciata, ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati, perdura la rilevanza nel giudizio principale, indipendentemente dalla identita' e continuita' del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge di novellazione, denunciato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato gia' in servizio nel distretto assuma la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto; e cio' in quanto la nuova legge si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
Nonostante la sopravvenuta legge 2 dicembre 1998, n. 420, che, sostituendo la norma denunciata, ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati, perdura la rilevanza nel giudizio principale, indipendentemente dalla identita' e continuita' del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge di novellazione, denunciato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato gia' in servizio nel distretto assuma la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto; e cio' in quanto la nuova legge si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 11
co. 1
legge
02/12/1998
n. 420
art. 8
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte