Sentenza 381/1999 (ECLI:IT:COST:1999:381)
Massima numero 24932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  30/09/1999;  Decisione del  30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24931  24933


Titolo
SENT. 381/99 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - IPOTESI IN CUI IL MAGISTRATO E' PERSONA OFFESA O DANNEGGIATA DA UN REATO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO - DISCIPLINA IN DEROGA ALLE REGOLE GENERALI - POSSIBILITA' DI RICOMPRENDERVI IL CASO IN CUI I FATTI, PER I QUALI SI PROCEDE PENALMENTE, SIANO STATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL TRASFERIMENTO DEL MAGISTRATO IN UN UFFICIO GIUDIZIARIO DI ALTRO DISTRETTO E SIANO RIFERIBILI ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN PRECEDENZA DAL MEDESIMO MAGISTRATO NEL DISTRETTO NEL QUALE SI PROCEDE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA COMPROMISSIONE DELL'IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEL GIUDICANTE, CON MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - ESERCIZIO NE' ARBITRARIO O IRRAZIONALE, NE' LESIVO DELLE GARANZIE PREORDINATE A UN GIUSTO PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi che, nei procedimenti riguardanti i magistrati, danno luogo allo spostamento della competenza territoriale, l'ipotesi in cui i fatti, per i quali si procede penalmente, siano stati commessi successivamente al trasferimento del magistrato in ufficio giudiziario di altro distretto e siano riferibili unicamente ed immediatamente all'attivita' svolta in precedenza dal medesimo magistrato nel distretto nel quale si procede. Il criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. - che, al fine di circoscrivere i casi di spostamento della competenza territoriale, attribuisce rilievo ad elementi oggettivi estrinsecamente verificabili - non appare arbitrario o irrazionale ne' lesivo delle garanzie preordinate ad un giusto processo; tanto piu' considerandosi che altre situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della imparzialita' del giudice, in ragione di rapporti personali, innestati sul rapporto di ufficio, possono e debbono trovare soluzione ricorrendo agli istituti della astensione e della ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale indefettibile imparzialita'. Ne' tale limitazione dei casi di spostamento della competenza territoriale viola il principio di eguaglianza, giacche' le situazioni poste a raffronto non sono identiche, diverso essendo il rapporto inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del fatto - che in base alla disposizione impugnata da' luogo allo spostamento della competenza -, rispetto alle molteplici situazioni - per cui lo spostamento di competenza viene nel caso invocato - che possono verificarsi quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi e' un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio. Ugualmente insussistente e' la denunciata violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, non essendo tale parametro pertinente (v. massima C).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 107

Altri parametri e norme interposte