Sentenza 382/1999 (ECLI:IT:COST:1999:382)
Massima numero 24939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/09/1999;  Decisione del  30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24940  24941  24942  24943  24944  24945


Titolo
SENT. 382/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PARTE RICORRENTE E DAL TITOLARE DELLA POTESTA' LEGISLATIVA IL CUI ESERCIZIO E' CONTESTATO - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non e' ammessa, per costante giurisprudenza, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto di contestazione. (In base a tali principi, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di norme della legge della Regione Veneto, riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi. Regime transitorio), la Corte ha ritenuto inammissibile l'intervento in giudizio del Codacons e del Gruppo Verdi della Regione Veneto).

- V., 'ex plurimis', S. n. 35/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31  e segg.