Sentenza 382/1999 (ECLI:IT:COST:1999:382)
Massima numero 24941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/09/1999;  Decisione del  30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24939  24940  24942  24943  24944  24945


Titolo
SENT. 382/99 C. INQUINAMENTO - REGIONE VENETO - PREVENZIONE DI DANNI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI - DISCIPLINA REGIONALE DI CARATTERE TRANSITORIO - PRESCRIZIONI IN TEMA DI DISTANZE TRA COSTRUZIONI E LINEE ELETTRICHE ESTERNE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAMENTATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE STATALI, CON LESIONE, INOLTRE, DELL'INTERESSE NAZIONALE E DI QUELLO DI ALTRE REGIONI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA TARDIVITA' DEL RICORSO, IN QUANTO SOSTANZIALMENTE RIVOLTO CONTRO NORME DI PRECEDENTI LEGGI REGIONALI NON IMPUGNATE - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117 Cost. ed agli artt. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nei confronti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto riapprovata il 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio) concernenti i criteri da osservarsi nella determinazione delle distanze tra costruzioni e linee elettriche esterne, va respinta l'eccezione, sollevata dalla Regione, secondo cui nel ricorso del Governo dovrebbe ravvisarsi solo una tardiva, e percio' inammissibile, censura di precedenti leggi regionali regolarmente promulgate in materia senza dar luogo a rilievi. Invero, a parte che nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la mancata impugnazione di precedenti provvedimenti legislativi non puo' in nessun caso ritenersi preclusiva del ricorso, va considerato che, nella specie, l'atto legislativo censurato, pur richiamando, quanto ai limiti della esposizione ai campi elettrico e magnetico, i valori fissati a regime dalla legge regionale n. 27 del 1993, non si limita a riprodurre la precedente disciplina, ma ne modifica i termini temporali di efficacia, sicche' non puo' in alcun modo dubitarsi che si tratti di legge nuova, dotata di contenuti ed effetti autonomi.

- V. la precedente massima B.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  29/07/1997  n. 0  art. 1  co. 1

legge della Regione Veneto  29/07/1997  n. 0  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte