Sentenza 382/1999 (ECLI:IT:COST:1999:382)
Massima numero 24942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
30/09/1999; Decisione del
30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Titolo
SENT. 382/99 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DEDUCIBILITA', DA PARTE DEL RICORRENTE, DI ULTERIORE CENSURA IN SEDE DI MEMORIA DIFENSIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 382/99 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - DEDUCIBILITA', DA PARTE DEL RICORRENTE, DI ULTERIORE CENSURA IN SEDE DI MEMORIA DIFENSIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale non possono essere prese in considerazione censure che, non formulate nel ricorso, vengano dedotte solo in sede di memoria difensiva. (Nella specie, in situazione di tal genere, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto riapprovata il 29 luglio 1997, circa le distanze da osservare, per la prevenzione di danni da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, tra costruzioni - nuove o gia' esistenti - e linee elettriche esterne - gia' esistenti e nuove - la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore censura mossa dal ricorrente alle altre disposizioni dello stesso art. 1, commi 2, 3, e 4, della legge denunciata, che prevedono che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) il soggetto cui spetta di stabilirne la misura.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale non possono essere prese in considerazione censure che, non formulate nel ricorso, vengano dedotte solo in sede di memoria difensiva. (Nella specie, in situazione di tal genere, nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto riapprovata il 29 luglio 1997, circa le distanze da osservare, per la prevenzione di danni da campi elettromagnetici generati da elettrodotti, tra costruzioni - nuove o gia' esistenti - e linee elettriche esterne - gia' esistenti e nuove - la Corte ha escluso di poter esaminare l'ulteriore censura mossa dal ricorrente alle altre disposizioni dello stesso art. 1, commi 2, 3, e 4, della legge denunciata, che prevedono che sia l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) il soggetto cui spetta di stabilirne la misura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/07/1997
n. 0
art. 1
co. 2
legge della Regione Veneto
29/07/1997
n. 0
art. 1
co. 3
legge della Regione Veneto
29/07/1997
n. 0
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 1