Sentenza 382/1999 (ECLI:IT:COST:1999:382)
Massima numero 24944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  30/09/1999;  Decisione del  30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24939  24940  24941  24942  24943  24945


Titolo
SENT. 382/99 F. INQUINAMENTO - REGIONE VENETO - PREVENZIONE DI DANNI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI - DISCIPLINA REGIONALE DI CARATTERE TRANSITORIO - DISTANZE DA OSSERVARSI TRA COSTRUZIONI (NUOVE O GIA' ESISTENTI) E LINEE ELETTRICHE ESTERNE (GIA' ESISTENTI O NUOVE) - INDIVIDUAZIONE IN BASE A CRITERI PIU' SEVERI DI QUELLI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAMENTATO CONTRASTO CON L'INTERESSE STATALE E CON QUELLO DI ALTRE REGIONI, IN RELAZIONE AL PROSPETTATO MAGGIOR AGGRAVIO ECONOMICO CUI LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DAREBBERO LUOGO PER GLI UTENTI DI TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - INESISTENZA, IN TALE DOGLIANZA, DI UN PARAMETRO LEGALE DI GIUDIZIO - CONSEGUENTE NECESSARIA CONFIGURAZIONE DELLA STESSA COME QUESTIONE, NON DI LEGITTIMITA' MA SOLO DI MERITO, IN QUANTO TALE NON SOTTOPONIBILE A SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione sollevata, con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117 Cost., sotto il profilo della violazione dell'interesse nazionale e di quello di altre Regioni, nei confronti dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio) secondo i quali, dopo il 1^ gennaio 1998, sia tra le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, e le linee elettriche esterne, sia tra le linee elettriche esterne di nuova installazione e le costruzioni gia' esistenti, quando le linee elettriche abbiano una tensione superiore o uguale a 132 KV, devono intercorrere - e nei casi di nuove costruzioni essere previste negli strumenti urbanistici - distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori stabiliti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. Manca infatti nel ricorso qualsiasi riferimento a dati normativi dai quali possa evincersi che gli interessi di cui si denuncia la lesione - in base all'assunto che le disposizioni impugnate, prevedendo valori di campo elettrico e magnetico di gran lunga inferiori a quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, comporterebbero un incremento di spese per l'ente gestore, che graverebbe su tutti gli utenti del territorio nazionale, a fronte di un presunto beneficio limitato agli abitanti della Regione Veneto - si siano tradotti in positiva determinazione della legge statale, sicche' la doglianza, secondo i principi stabiliti dalla Corte in proposito, non e' configurabile come questione di legittimita' costituzionale, ma solo come questione di merito, inidonea come tale a dare ingresso al sindacato di costituzionalita'.

- V. la precedente massima E.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  29/07/1997  n. 0  art. 1  co. 1

legge della Regione Veneto  29/07/1997  n. 0  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte