Sentenza 382/1999 (ECLI:IT:COST:1999:382)
Massima numero 24945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
30/09/1999; Decisione del
30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Titolo
SENT. 382/99 G. INQUINAMENTO - REGIONE VENETO - PREVENZIONE DI DANNI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI - DISCIPLINA REGIONALE DI CARATTERE TRANSITORIO - DISTANZE DA OSSERVARSI TRA COSTRUZIONI (NUOVE O GIA' ESISTENTI) E LINEE ELETTRICHE E AREE ESTERNE (GIA' ESISTENTI O NUOVE) - INDIVIDUAZIONE IN BASE A CRITERI PIU' SEVERI DA QUELLI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAMENTATA INVASIONE DI COMPETENZE STATALI - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DA PARTE DELLA REGIONE DELLE POTESTA' AD ESSA SPETTANTI RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO, E MATERIE CONNESSE - ASSICURATA SALVAGUARDIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E, NEI CASI SPECIFICI IN CUI DEBBONO RITENERSI PREVALENTI, DEGLI INTERESSI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 382/99 G. INQUINAMENTO - REGIONE VENETO - PREVENZIONE DI DANNI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI - DISCIPLINA REGIONALE DI CARATTERE TRANSITORIO - DISTANZE DA OSSERVARSI TRA COSTRUZIONI (NUOVE O GIA' ESISTENTI) E LINEE ELETTRICHE E AREE ESTERNE (GIA' ESISTENTI O NUOVE) - INDIVIDUAZIONE IN BASE A CRITERI PIU' SEVERI DA QUELLI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAMENTATA INVASIONE DI COMPETENZE STATALI - INSUSSISTENZA - LEGITTIMO ESERCIZIO DA PARTE DELLA REGIONE DELLE POTESTA' AD ESSA SPETTANTI RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO, E MATERIE CONNESSE - ASSICURATA SALVAGUARDIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E, NEI CASI SPECIFICI IN CUI DEBBONO RITENERSI PREVALENTI, DEGLI INTERESSI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, con ricorso del Presidente del Consiglio, per lamentata invasione delle competenze legislative statali, in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nei confronti dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), secondo i quali, dopo il 1^ gennaio 1998, sia tra le aree gia' destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, e le linee elettriche esterne, sia tra le linee elettriche esterne di nuova installazione e le costruzioni gia' esistenti - quando le linee elettriche abbiano una tensione superiore o uguale a 132 kv - devono intercorrere e, nei casi di nuove costruzioni, essere previste negli strumenti urbanistici, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori stabiliti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. Anche a trascurare il recente piu' ampio conferimento di competenze operato in favore delle Regioni dagli artt. 51 e segg. del d.lgs. 31 maggio 1998, n. 112, va infatti riconosciuto che la Regione Veneto si e' mantenuta nell'ambito delle attribuzioni sue proprie ed in particolare nell'ambito di quelle che hanno per oggetto la disciplina del territorio, alla quale - come si desume dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - che tale disciplina concerne - si ricollega anche una competenza in materia di interessi ambientali da reputare costituzionalmente garantita in quanto funzionalmente collegata, a sua volta, con altre materie spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale funzione ordinatrice degli usi e delle trasformazioni del suolo, anche quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana. Nell'ambito di tale assetto ordinamentale, la Regione, come ente territoriale, non puo' dunque non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilita' degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio. Cosi' come, per contro, le attribuzioni riservate allo Stato dagli artt. 4 della legge n. 833 del 1978, e 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, invocati dal ricorrente, non possono indurre a ritenere incostituzionale la denunciata disciplina, specie se si considera che essa, se da un canto comporta l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico stabiliti dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo, gli obiettivi di protezione della salute dallo stesso Stato perseguiti. A parte che, oltretutto, ove si tratti di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, e' sempre possibile, in presenza di prevalenti esigenze connesse agli interessi di cui e' portatore lo Stato, il ricorso alle procedure di localizzazione delle opere stesse, con il concorso della Regione interessata, previste dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e norme di leggi successive.
- Riguardo alla connessione funzionale, nell'ambito delle materie di competenza regionale, tra protezione ambientale, urbanistica ecc., v. S. n. 183/1987.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale proposta, con ricorso del Presidente del Consiglio, per lamentata invasione delle competenze legislative statali, in riferimento all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e all'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nei confronti dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1997 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti. Regime transitorio), secondo i quali, dopo il 1^ gennaio 1998, sia tra le aree gia' destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, e le linee elettriche esterne, sia tra le linee elettriche esterne di nuova installazione e le costruzioni gia' esistenti - quando le linee elettriche abbiano una tensione superiore o uguale a 132 kv - devono intercorrere e, nei casi di nuove costruzioni, essere previste negli strumenti urbanistici, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori stabiliti nell'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27. Anche a trascurare il recente piu' ampio conferimento di competenze operato in favore delle Regioni dagli artt. 51 e segg. del d.lgs. 31 maggio 1998, n. 112, va infatti riconosciuto che la Regione Veneto si e' mantenuta nell'ambito delle attribuzioni sue proprie ed in particolare nell'ambito di quelle che hanno per oggetto la disciplina del territorio, alla quale - come si desume dall'art. 80 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - che tale disciplina concerne - si ricollega anche una competenza in materia di interessi ambientali da reputare costituzionalmente garantita in quanto funzionalmente collegata, a sua volta, con altre materie spettanti alla Regione, tra cui, oltre all'urbanistica, quale funzione ordinatrice degli usi e delle trasformazioni del suolo, anche quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la tutela e promozione della salute umana. Nell'ambito di tale assetto ordinamentale, la Regione, come ente territoriale, non puo' dunque non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilita' degli interventi che, attuati dai vari soggetti, comportano effetti sul territorio. Cosi' come, per contro, le attribuzioni riservate allo Stato dagli artt. 4 della legge n. 833 del 1978, e 2, comma 14, della legge n. 349 del 1986, invocati dal ricorrente, non possono indurre a ritenere incostituzionale la denunciata disciplina, specie se si considera che essa, se da un canto comporta l'imposizione di distanze superiori a quelle richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico stabiliti dallo Stato, non vanifica, dall'altro, in alcun modo, gli obiettivi di protezione della salute dallo stesso Stato perseguiti. A parte che, oltretutto, ove si tratti di opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, e' sempre possibile, in presenza di prevalenti esigenze connesse agli interessi di cui e' portatore lo Stato, il ricorso alle procedure di localizzazione delle opere stesse, con il concorso della Regione interessata, previste dal d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e norme di leggi successive.
- Riguardo alla connessione funzionale, nell'ambito delle materie di competenza regionale, tra protezione ambientale, urbanistica ecc., v. S. n. 183/1987.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
29/07/1997
n. 0
art. 1
co. 1
legge della Regione Veneto
29/07/1997
n. 0
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 4
decreto del Presidente della Repubblica 08/07/1986
n. 349
art. 2
co. 14