Sentenza 383/1999 (ECLI:IT:COST:1999:383)
Massima numero 24916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
30/09/1999; Decisione del
30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 383/99. ADOZIONE - "ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI" (NON LEGITTIMANTE) DI MINORI I CUI GENITORI SIANO STATI DICHIARATI DECADUTI DALLA POTESTA' PARENTALE O SI DIMOSTRINO CONSENZIENTI - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DA PARTE DI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO CHE AD ESSI ABBIANO DA TEMPO PRESTATO CURA E ASSISTENZA - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA NEL CASO DEL MINORE ORFANO DI PADRE E DI MADRE - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE PER CUI, NEI CASI DI INCAPACITA' DEI GENITORI, LA LEGGE PREVEDE A CHE SIANO ASSOLTI I LORO COMPITI - INSUSSISTENZA - QUESTIONI SOLLEVATE SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE ANCHE NELLE IPOTESI SUDDETTE L'ADOZIONE SIA SUBORDINATA ALLA CONSTATATA IMPOSSIBILITA' DI UN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - NON FONDATEZZA.
SENT. 383/99. ADOZIONE - "ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI" (NON LEGITTIMANTE) DI MINORI I CUI GENITORI SIANO STATI DICHIARATI DECADUTI DALLA POTESTA' PARENTALE O SI DIMOSTRINO CONSENZIENTI - POSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DA PARTE DI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO CHE AD ESSI ABBIANO DA TEMPO PRESTATO CURA E ASSISTENZA - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA NEL CASO DEL MINORE ORFANO DI PADRE E DI MADRE - DENUNCIATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE PER CUI, NEI CASI DI INCAPACITA' DEI GENITORI, LA LEGGE PREVEDE A CHE SIANO ASSOLTI I LORO COMPITI - INSUSSISTENZA - QUESTIONI SOLLEVATE SUL NON CONDIVISIBILE PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE ANCHE NELLE IPOTESI SUDDETTE L'ADOZIONE SIA SUBORDINATA ALLA CONSTATATA IMPOSSIBILITA' DI UN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44, primo comma, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto, subordinando la "adozione in casi particolari" (non legittimante) ivi prevista, alla condizione - che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica - della impossibilita'di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai parenti entro il quarto grado l'adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potesta' parentale o si dimostrino consenzienti, nonche', in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l'adozione del minore nei casi di incapacita' dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contrariamente all'assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che - come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi 'a quibus' - gia' tenuti per legge a prestare al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono piu' in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono - come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 - non esige la dichiarazione dello stato di adottabilita', realizzandosi cosi' una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non e' necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti piu' limitati rispetto a quelli della "adozione legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, la "adozione in casi particolari" e' possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disciplina in materia, dell'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell'art. 44, comma primo, lettera c), della legge n. 184 del 1983, sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realta' insussistente, ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre - per la quale l'"adozione in casi particolari" da parte dei parenti entro il sesto grado e' espressamente ammessa - restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull'identico presupposto, nell'altra su accennata questione.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 44, primo comma, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto, subordinando la "adozione in casi particolari" (non legittimante) ivi prevista, alla condizione - che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica - della impossibilita'di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai parenti entro il quarto grado l'adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potesta' parentale o si dimostrino consenzienti, nonche', in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l'adozione del minore nei casi di incapacita' dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contrariamente all'assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che - come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi 'a quibus' - gia' tenuti per legge a prestare al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono piu' in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono - come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 - non esige la dichiarazione dello stato di adottabilita', realizzandosi cosi' una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita, non e' necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti piu' limitati rispetto a quelli della "adozione legittimante", ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima, la "adozione in casi particolari" e' possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disciplina in materia, dell'effettiva realizzazione dell'interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell'art. 44, comma primo, lettera c), della legge n. 184 del 1983, sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realta' insussistente, ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre - per la quale l'"adozione in casi particolari" da parte dei parenti entro il sesto grado e' espressamente ammessa - restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull'identico presupposto, nell'altra su accennata questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 44
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte