Sentenza 384/1999 (ECLI:IT:COST:1999:384)
Massima numero 24981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  30/09/1999;  Decisione del  30/09/1999
Deposito del 07/10/1999; Pubblicazione in G. U. 13/10/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 384/99. AZIENDA - AZIENDA AGRICOLA - ATTIVITA' AGRITURISTICA E TURISMO RURALE - REGIONE MARCHE - DISCIPLINA DELLA PROVENIENZA E DELLA SOMMINISTRAZIONE PER IL CONSUMO SUL POSTO DI PASTI E BEVANDE NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REQUISITO, STABILITO DALLA LEGGE-QUADRO N. 730 DEL 1985, DELLA CONNESSIONE E COMPLEMENTARITA' DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA RISPETTO A QUELLA AGRICOLA - INDETERMINATEZZA DEI TERMINI NORMATIVI DELLA QUESTIONE - CARENZA DEI REQUISITI ARGOMENTATIVI NECESSARI DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO SULLE LEGGI PROMOSSO IN VIA D'AZIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimi' costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera b), 3, comma 4, 5, commi 1, lettere a) e c), 2 e 3, della legge della Regione Marche riapprovata il 28 ottobre 1997, recante: <>, per indeterminatezza dei suoi termini normativi e per carenza dei requisiti argomentativi minimi necessari cui l'atto introduttivo del giudizio sulle leggi promosso in via d'azione - analogamente all'atto introduttivo del giudizio incidentale - deve soddisfare. Invero, premesso che l'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 prevede, al primo comma, che i ricorsi dello Stato contro leggi regionali, delle Regioni contro leggi statali e delle Regioni contro leggi di altre Regioni devono contenere le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge viziate da illegittimita' costituzionale e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate; e, al secondo comma, per cio' che qui interessa, che in questo tipo di giudizi sulle leggi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dall'art. 23 della medesima legge n. 87 del 1953 per le questioni incidentali; nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio, se e' preciso nell'identificare le disposizioni della legge regionale impugnata, non lo e' affatto nell'individuare le norme costituzionali presuntivamente violate o le norme di legge ordinaria la cui violazione ridonderebbe in violazione di norme costituzionali. Inoltre, quanto alla denunciata violazione del requisito, previsto dalla legge- quadro (evocata dal ricorso in questi termini generici), della connessione e complementarita' dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola - censura che investe gli artt. 2, comma 2, lettera b), 5, commi 2 e 3, e 3, comma 4, della legge regionale - il ricorso e' meramente assertivo; in particolare, non e' spiegato per quale ragione i criteri che la legge regionale in questione adotta in proposito, non diversamente da quelli contenuti in leggi di altre regioni non impugnate, non sarebbero adeguati al principio della prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quelle di ricezione e di ospitalita', prescritto dall'art. 2 della legge-quadro, <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  05/12/1985  n. 730  art. 0