Sentenza 386/1999 (ECLI:IT:COST:1999:386)
Massima numero 24937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
11/10/1999; Decisione del
11/10/1999
Deposito del 15/10/1999; Pubblicazione in G. U. 20/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 386/99. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE, A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE A CONTESTARE IN SEDE GIUDIZIALE, NELL'INERZIA DELL'EREDE, LA MAGGIORE IMPOSTA LIQUIDATA DALL'AMMINISTRAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DELL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILITA' DI UN'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 386/99. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGIO SPECIALE IMMOBILIARE, A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE DELL'IMMOBILE CADUTO IN SUCCESSIONE - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE A CONTESTARE IN SEDE GIUDIZIALE, NELL'INERZIA DELL'EREDE, LA MAGGIORE IMPOSTA LIQUIDATA DALL'AMMINISTRAZIONE - RITENUTA PRECLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DELL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - POSSIBILITA' DI UN'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO CONFORME A COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost. - degli artt. 34 e 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - laddove non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore 'mortis causa', la maggiore imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente - in quanto - posto che la c.d. estraneita' del terzo acquirente al rapporto tributario deve correttamente intendersi nel senso che il terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione; e che la funzione di garanzia del credito tributario, che il privilegio viene ad assolvere, vale a spiegare come la giurisprudenza, al di la' della ritenuta estraneita' del terzo acquirente al rapporto di imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca - le disposizioni impugnate possono - e quindi devono - essere interpretate, conformemente a Costituzione ed in analogia alla disciplina contenuta nell'art. 2859 cod. civ., nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre puo' intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, le eccezioni non sollevate dal successore 'mortis causa', supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.
- Riguardo al principio che nel concorso tra piu' possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale, v., 'ex plurimis', S. nn. 66/1999, 453/1998, 452/1998 e 356/1996.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 24, 53 e 113 Cost. - degli artt. 34 e 41 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) - laddove non consentirebbero al terzo acquirente di un bene immobile ereditario, gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento dell'imposta di successione e delle sanzioni amministrative, di contestare in sede giudiziale, supplendo all'inerzia del successore 'mortis causa', la maggiore imposta (imposta complementare) liquidata dall'amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione del contribuente - in quanto - posto che la c.d. estraneita' del terzo acquirente al rapporto tributario deve correttamente intendersi nel senso che il terzo non diventa, per il fatto dell'acquisto, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, pur rispondendo, per effetto del privilegio, con il bene acquistato e nei limiti del valore di tale bene, del pagamento dell'imposta di successione; e che la funzione di garanzia del credito tributario, che il privilegio viene ad assolvere, vale a spiegare come la giurisprudenza, al di la' della ritenuta estraneita' del terzo acquirente al rapporto di imposta e della pacifica insussistenza di un obbligo di notificare anche a lui l'accertamento, abbia correttamente equiparato la sua posizione a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca - le disposizioni impugnate possono - e quindi devono - essere interpretate, conformemente a Costituzione ed in analogia alla disciplina contenuta nell'art. 2859 cod. civ., nel senso che il terzo acquirente del bene oggetto del privilegio immobiliare, nell'ipotesi in cui l'accertamento di maggior valore dell'imposta di successione sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene, mentre puo' intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso avverso l'accertamento dal debitore d'imposta, resta, comunque, legittimato ad opporre in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al giudizio, le eccezioni non sollevate dal successore 'mortis causa', supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.
- Riguardo al principio che nel concorso tra piu' possibili interpretazioni occorre preferire quella che eviti di attribuire alla norma un significato incostituzionale, v., 'ex plurimis', S. nn. 66/1999, 453/1998, 452/1998 e 356/1996.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 34
co. 0
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 41
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 2859