Sentenza 387/1999 (ECLI:IT:COST:1999:387)
Massima numero 24918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  11/10/1999;  Decisione del  11/10/1999
Deposito del 15/10/1999; Pubblicazione in G. U. 20/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24919


Titolo
SENT. 387/99 A. PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE - FONDAMENTALE ESIGENZA, NEL PROCESSO CIVILE, NON MENO CHE NEL PROCESSO PENALE, CHE IL GIUDICE RIMANGA, ED ANCHE APPAIA, DEL TUTTO ESTRANEO RISPETTO AGLI INTERESSI IN CAUSA - INAPPLICABILITA', PERALTRO, NEL PROCESSO CIVILE (COME NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO), DEI PRINCIPI AFFERMATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CIRCA LE INCOMPATIBILITA' SOGGETTIVE PER PRECEDENTI ATTIVITA' (TIPIZZATE) SVOLTE NELLO STESSO PROCEDIMENTO, RIGUARDO AL PROCESSO PENALE - GARANZIE DELLA IMPARZIALITA'-TERZIETA' DELLA GIURISDIZIONE, NEL PROCESSO CIVILE, SOLO ATTRAVERSO GLI ISTITUTI DELLA ASTENSIONE E RICUSAZIONE.

Testo
Come la Corte costituzionale ha in piu' occasioni osservato, il principio di imparzialita'-terzieta' della giurisdizione ha pieno valore costituzionale con riferimento a qualunque tipo di processo, in relazione specifica al quale, peraltro, puo' e deve trovare attuazione con le peculiarita' proprie di ciascun tipo di procedimento, dovendosi ancora una volta ribadire la netta distinzione, al riguardo, tra processo penale e processo civile. Di modo che - ferma l'esigenza che sempre il giudice rimanga, ed anche appaia, del tutto estraneo rispetto agli interessi oggetto del processo - le soluzioni per assicurare la necessaria garanzia non debbono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo. Invero - come anche e' stato rilevato - le situazioni pregiudicanti descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. sono "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se' incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione". La medesima soluzione non e' stata quindi adottata per il processo civile, per il quale vige un peculiare sistema procedurale caratterizzato da una diversa posizione delle parti, che si possono avvalere di particolari poteri di difesa, sicche' non appare arbitraria la diversa scelta di garantire - in tale processo - la imparzialita'-terzieta' del giudice solo attraverso gli istituti dell'astensione e ricusazione. - V., in particolare, S. nn. 51/1998, 326/1997, 341/1998, 351/1997, nonche' S. nn. 306/1997, 307/1997 e 308/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte