Sentenza 387/1999 (ECLI:IT:COST:1999:387)
Massima numero 24919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  11/10/1999;  Decisione del  11/10/1999
Deposito del 15/10/1999; Pubblicazione in G. U. 20/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  24918


Titolo
SENT. 387/99 B. PROCESSO CIVILE - DECRETO EX ART. 28 STATUTO LAVORATORI, PER REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - OBBLIGO DI ASTENSIONE PER IL PRETORE CHE LO HA EMESSO, SE CHIAMATO A PRONUNCIARSI SULLA SUSSEGUENTE OPPOSIZIONE, ORA PROPONIBILE DAVANTI ALLO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - RITENUTA ESCLUSIONE, SULL'ASSUNTO CHE TALE OBBLIGO, ESSENDO PREVISTO, NELLA LETTERA DELLA NORMA, SOLO PER IL GIUDICE CHE ABBIA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN ALTRO GRADO DEL PROCESSO, NON POSSA ESTENDERSI AL CASO - CONSEGUENTE DEDOTTA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA', ALTRESI', RISPETTO ALLA DISCIPLINA, PREVEDENTE IN ANALOGA SITUAZIONE LA INCOMPATIBILITA', ADOTTATA RIGUARDO AL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI CAUTELARI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NON CONFORME ALLO SPIRITO DELLA STESSA ED AI PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL GIUSTO PROCESSO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, perche' formulata in base a non condivisibile presupposto interpretativo, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., dell'art. 51, comma primo, numero 4, e comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede la incompatibilita' tra le funzioni del giudice pronunciatosi con decreto 'ex' art. 28, primo comma (repressione di condotta antisindacale) dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto, di cui all'art. 28, terzo comma, stessa legge. Il rapporto tra le due fasi del giudizio, sotto il profilo della imparzialita'-terzieta' del giudice, non puo' infatti ritenersi mutato, in seguito all'attribuzione, con l'art. 3 della legge 8 novembre 1977, n. 847, della competenza a decidere sull'opposizione - gia' spettante, in base al testo originario della norma, al tribunale - allo stesso organo monocratico (pretore) che ha pronunciato il decreto, essendo rimaste identiche le norme relative ai poteri del giudice nelle diverse fasi, ai presupposti delle pronunce, nonche' agli effetti e alle altre regole dello speciale procedimento, e pertanto e' da ritenersi che, anche nell'attuale contesto normativo, il giudice che ha emesso il contestato decreto, se chiamato a pronunciarsi anche sull'opposizione, avrebbe, a norma dell'impugnato art. 51, comma primo, numero 4, cod. proc. civ., l'obbligo di astenersi. Ne' in contrario puo' aver rilievo il riferimento dell'obbligo di astensione, nella lettera della disposizione del codice, al "giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo", giacche' tale previsione va intesa nella sua inscindibile relazione con i principi che si ricavano dalla Costituzione riguardo al giusto processo, come espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione (art. 24) avanti ad un giudice con le garanzie proprie della giurisdizione, cioe' con la connaturale imparzialita', senza la quale non avrebbero significato ne' la soggezione dei giudici solo alla legge (art. 101), ne' la stessa autonomia ed indipendenza della magistratura (art. 104, primo comma) e che dunque, anche per il giudizio di opposizione in questione - ricorrendo anche in questo, pur dopo le su indicate modifiche della competenza, le condizioni della 'revisio prioris instantiae' - postulano la alterita' del giudice dell'impugnazione. Cosi' come non varrebbe far richiamo ai criteri di assegnazione delle cause ai magistrati della sezione del lavoro, espressi nelle tabelle periodiche - le quali, non avendo forza di legge, non potrebbero certo derogare a principi contenuti nelle norme processuali e costituzionali, e dovrebbero percio' in ogni caso essere adeguate ad essi - o alla considerazione dei possibili rischi di lentezze e difficolta' nella gestione degli uffici giudiziari, ormai del tutto trascurabili peraltro, a seguito della piu' ampia possibilita' di scelta tra i magistrati a cui puo' essere assegnata la fase del procedimento susseguente alla opposizione, ora consentita dalla istituzione del giudice unico di primo grado. - Sulla non estensibilita' al processo civile dei principi stabiliti dalla Corte in tema di incompatibilita' del giudice riguardo al processo penale, v. massima precedente. Sull'applicabilita' degli istituti dell'astensione e della ricusazione nell'opposizione, davanti allo stesso giudice, al decreto (ex art. 28 statuto lavoratori) su comportamento antisindacale imputabile alla pubblica amministrazione, v. O. n. 356/1997. Sui presupposti dell'incompatibilita' del giudice (identita' di 'res iudicanda' e 'revisio prioris instantiae') in questioni coinvolgenti l'art. 51 cod. proc. civ., v. S. n. 326/1997 e O. n. 356/1998, e in questione vertente sull'art. 34 cod. proc. pen., S. n. 131/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte