Sentenza 388/1999 (ECLI:IT:COST:1999:388)
Massima numero 25015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 388/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI ACCERTARE IN QUELLA SEDE L'ENTITA' DEI DANNI, IN VISTA DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RITENUTO IRRAGIONEVOLE RITARDO DELLA DECISIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DENUNCIATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO LA TUTELA IN GIUDIZIO DEL PROPRIO DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 388/99. PROCEDIMENTO CIVILE - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - POSSIBILITA' DI ACCERTARE IN QUELLA SEDE L'ENTITA' DEI DANNI, IN VISTA DI UN GIUDIZIO DI RISARCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - RITENUTO IRRAGIONEVOLE RITARDO DELLA DECISIONE NEL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO - POSSIBILITA' DI INTERPRETARE LA DISPOSIZIONE DENUNCIATA ALLA LUCE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE GARANTISCONO LA TUTELA IN GIUDIZIO DEL PROPRIO DIRITTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <>. - Cfr. S. n. 46/1997. - Sul valore da attribuire alle norme pattizie, v., 'ex plurimis', S. nn. 315/1990, 172/1987, 188/1980. - Sui diritti inviolabili dell'uomo, cfr. S. nn. 399/1998 e 167/1999, 'ex multis'. - Riguardo al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi, v., tra le molte, S. n. 345/1987. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848) - dell'art. 696 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico o l'ispezione giudiziale, chiesti con procedimento di istruzione preventiva, possano avere ad oggetto la quantificazione dei danni. Premesso, infatti, che il nucleo essenziale della tutela costituzionale che viene richiesta riguarda il diritto al giudizio - in quanto l'effettivita' della tutela dei propri diritti cui e' preordinata l'azione si combina con la durata ragionevole del processo: garanzia, quest'ultima, la cui fonte il giudice rimettente individua nell'art. 6 della predetta Convenzione -; che, indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione, e che il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti si esplica concretamente nella disciplina del processo, con una molteplicita' di istituti destinati a rendere effettiva questa garanzia; l'accertamento tecnico preventivo, finalizzato ad evitare che la modifica delle situazioni o che gli eventi che si possono verificare impediscano la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito, non deve necessariamente trasformarsi, perche' si realizzi la garanzia del diritto ad ottenere in tempi ragionevoli una decisione di merito, da atto di istruzione preventiva in sostanziale anticipazione del giudizio, che verrebbe cosi' ricondotto sino al suo esaurimento nella fase del procedimento sommario. Peraltro, la disposizione impugnata puo' essere interpretata, in coerenza con il sistema ed alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto, nel senso che l'accertamento tecnico preventivo <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6 par. 1
legge 04/08/1955
n. 848
art. 0