Sentenza 389/1999 (ECLI:IT:COST:1999:389)
Massima numero 24955
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 389/99. AMBIENTE (TUTELA DELL') - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE - NEGATA ISCRIZIONE, NELL'ELENCO UFFICIALE DI TALI AREE, CON DELIBERAZIONE DEL 2 DICEMBRE 1996, PER LA RITENUTA NON RICONDUCIBILITA' ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE-QUADRO N. 394 DEL 1991, DELLE PREVISTE DEROGHE AI DIVIETI DI CACCIA, DI SETTE PARCHI NATURALI PROVINCIALI E DI DODICI RISERVE NATURALI GIA' INDIVIDUATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, PER LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE DI TIPO ESCLUSIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, APICOLTURA, CACCIA E PESCA, CON INCIDENZA, INOLTRE, SULLA SUA AUTONOMIA FINANZIARIA - RICONOSCIUTA ESTRANEITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA DELIBERA ALLE COMPETENZE DEL COMITATO, CON CONSEGUENTE MENOMAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA RICORRENTE - NON SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL SUDDETTO COMITATO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO, IN 'PARTE QUA', DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
SENT. 389/99. AMBIENTE (TUTELA DELL') - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE - NEGATA ISCRIZIONE, NELL'ELENCO UFFICIALE DI TALI AREE, CON DELIBERAZIONE DEL 2 DICEMBRE 1996, PER LA RITENUTA NON RICONDUCIBILITA' ALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE-QUADRO N. 394 DEL 1991, DELLE PREVISTE DEROGHE AI DIVIETI DI CACCIA, DI SETTE PARCHI NATURALI PROVINCIALI E DI DODICI RISERVE NATURALI GIA' INDIVIDUATI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA PROVINCIA, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, PER LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE DI TIPO ESCLUSIVO IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO, APICOLTURA, CACCIA E PESCA, CON INCIDENZA, INOLTRE, SULLA SUA AUTONOMIA FINANZIARIA - RICONOSCIUTA ESTRANEITA' DELLA MOTIVAZIONE DELLA DELIBERA ALLE COMPETENZE DEL COMITATO, CON CONSEGUENTE MENOMAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA RICORRENTE - NON SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL SUDDETTO COMITATO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO, IN 'PARTE QUA', DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali gia' individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree le previste deroghe al divieto di caccia di cui al comma 3, punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima. Conseguentemente la deliberazione del Comitato in data 2 dicembre 1996 - nella parte in cui cosi' dispone - va annullata. I poteri demandati al Comitato per le aree naturali protette (organo a composizione mista statale-regionale, istituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e peraltro soppresso, con la nuova definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, disposta dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dall'art. 7 dello stesso) in ordine alla classificazione delle aree in questione, sono infatti configurabili solo come attivita' di certazione legale dei requisiti prescritti, che si esplica nella forma dell'iscrizione nell'elenco ufficiale, iscrizione che costituisce il presupposto per l'assegnazione alle sole aree "iscritte" di particolari contributi a carico dello Stato (art. 5, comma 3) nonche', piu' in generale, per l'applicazione delle specifiche norme della legge n. 394. E poiche' tali requisiti - come si conferma nell'art. 4 della deliberazione 1^ dicembre 1993, dello stesso Comitato, recante le "modalita' per la redazione e l'approvazione dell'Elenco ufficiale" si limitano a prevedere la presenza nell'area protetta dei valori naturalistici ed ambientali indicati nell'art. 1, comma 2, della legge n. 394, e l'esistenza di un formale provvedimento istitutivo, di un soggetto gestionale e di un bilancio economico-finanziario, ne consegue che - tranne i casi per i quali, per essere l'area protetta istituita per ragioni di necessita' ed urgenza, l'art. 6, comma 1, della legge n. 394 prescrive esplicitamente al Comitato l'obbligo di esaminare anche le specifiche misure di salvaguardia adottate - dai poteri di certazione del Comitato deve ritenersi escluso ogni sindacato di legittimita' inerente (come quello esercitato nella fattispecie) a misure di disciplina venatoria relative al divieto di caccia, vigenti all'interno delle predette aree, in relazione a profili regolamentari-organizzativi la cui valutazione - restando ovviamente escluso che cio' possa in alcun modo significare l'irrilevanza del regime della caccia rispetto alle aree naturali protette - e' invece rimessa a sedi e tempi diversi da quelli propri del Comitato. La motivazione addotta a sostegno della deliberazione oggetto del conflitto si risolve percio', nel caso, in una forma di cattivo esercizio dei poteri statali, con conseguente non tollerabile menomazione delle attribuzioni della Provincia.
- Riguardo ai limiti delle competenze del Comitato per le aree naturali protette, v., in particolare, S. n. 366/1992.
- Sulla necessaria presenza, anche nella disciplina delle aree protette, a prescindere dalle competenze del suddetto Comitato, di vincoli, piu' o meno modulati, anche per le potesta' legislative di Regioni e Province autonome, all'attivita' venatoria ed ai prelievi faunistici ed agli abbattimenti selettivi, v., oltre a S. n. 366/1992, S. n. 35/1995, nonche', da ultimo, S. n. 168/1999.
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali gia' individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree le previste deroghe al divieto di caccia di cui al comma 3, punto a) dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima. Conseguentemente la deliberazione del Comitato in data 2 dicembre 1996 - nella parte in cui cosi' dispone - va annullata. I poteri demandati al Comitato per le aree naturali protette (organo a composizione mista statale-regionale, istituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 394 del 1991 e peraltro soppresso, con la nuova definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza Stato-Regioni, disposta dal d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, dall'art. 7 dello stesso) in ordine alla classificazione delle aree in questione, sono infatti configurabili solo come attivita' di certazione legale dei requisiti prescritti, che si esplica nella forma dell'iscrizione nell'elenco ufficiale, iscrizione che costituisce il presupposto per l'assegnazione alle sole aree "iscritte" di particolari contributi a carico dello Stato (art. 5, comma 3) nonche', piu' in generale, per l'applicazione delle specifiche norme della legge n. 394. E poiche' tali requisiti - come si conferma nell'art. 4 della deliberazione 1^ dicembre 1993, dello stesso Comitato, recante le "modalita' per la redazione e l'approvazione dell'Elenco ufficiale" si limitano a prevedere la presenza nell'area protetta dei valori naturalistici ed ambientali indicati nell'art. 1, comma 2, della legge n. 394, e l'esistenza di un formale provvedimento istitutivo, di un soggetto gestionale e di un bilancio economico-finanziario, ne consegue che - tranne i casi per i quali, per essere l'area protetta istituita per ragioni di necessita' ed urgenza, l'art. 6, comma 1, della legge n. 394 prescrive esplicitamente al Comitato l'obbligo di esaminare anche le specifiche misure di salvaguardia adottate - dai poteri di certazione del Comitato deve ritenersi escluso ogni sindacato di legittimita' inerente (come quello esercitato nella fattispecie) a misure di disciplina venatoria relative al divieto di caccia, vigenti all'interno delle predette aree, in relazione a profili regolamentari-organizzativi la cui valutazione - restando ovviamente escluso che cio' possa in alcun modo significare l'irrilevanza del regime della caccia rispetto alle aree naturali protette - e' invece rimessa a sedi e tempi diversi da quelli propri del Comitato. La motivazione addotta a sostegno della deliberazione oggetto del conflitto si risolve percio', nel caso, in una forma di cattivo esercizio dei poteri statali, con conseguente non tollerabile menomazione delle attribuzioni della Provincia.
- Riguardo ai limiti delle competenze del Comitato per le aree naturali protette, v., in particolare, S. n. 366/1992.
- Sulla necessaria presenza, anche nella disciplina delle aree protette, a prescindere dalle competenze del suddetto Comitato, di vincoli, piu' o meno modulati, anche per le potesta' legislative di Regioni e Province autonome, all'attivita' venatoria ed ai prelievi faunistici ed agli abbattimenti selettivi, v., oltre a S. n. 366/1992, S. n. 35/1995, nonche', da ultimo, S. n. 168/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberaz. comitato per le aree naturali protette
02/12/1996
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 3 e segg.