Sentenza 390/1999 (ECLI:IT:COST:1999:390)
Massima numero 25017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/10/1999;  Decisione del  13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:  25021


Titolo
SENT. 390/99 A. IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTI DI RELIGIONE - NOMINA - EFFICACIA ANNUALE - IMPOSSIBILITA' PER GLI STESSI DI ESSERE INSERITI NELL'ORGANICO DEI DOCENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INESATTEZZA DELLA PREMESSA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <>. Posto, infatti, che la lesione del principio di eguaglianza viene denunciata comparando la condizione degli insegnati di religione rispetto a quella dei docenti di altre discipline, sul presupposto che solo per i primi, nell'ambito del personale docente della scuola, sia prevista la annualita' dell'incarico; tale premessa e' inesatta sia relativamente all'assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale docente, sia relativamente alla configurazione dell'assoluta precarieta' degli insegnati di religione. Invero, sotto il primo aspetto, il conferimento dell'insegnamento per incarico si inquadra nel sistema delle assunzioni a tempo determinato, sempre previste dalla comune disciplina scolastica; sotto il secondo aspetto, proprio tale disciplina (art. 47, commi 6 e 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui al provv. P.C.M. 21 luglio 1995) prevede che l'incarico annuale degli insegnanti di religione si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, assimilando questo incarico, con le specificita' ad esso proprie, al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312). - Cfr. S. n. 343/1999, con la quale e' stata dichiarata non fondata una questione di legittimita' costituzionale relativa alla mancata partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di abilitazione ed a concorsi riservati. red. G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte