Volontariato - Terzo settore - Misure di sostegno (nella specie: "contributo ambulanze") - Riserva a favore delle organizzazioni di volontariato (ODV), con esclusione degli altri enti del terzo settore (ETS) - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza, in ragione della giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV e la ratio della misura - Non fondatezza della questione - Auspicio per intervento legislativo che renda meno rigida la differenza tra ODV e ETS. (Classif. 263002).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze" escludendo gli altri enti del terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Esiste una giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV - caratterizzate dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità - e la ratio della citata misura di sostegno. La norma censurata mira, infatti, a sostenere detti enti, che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso, una remunerazione per l'acquisto di automezzi e beni strumentali. Appare, tuttavia, auspicabile che il legislatore riveda in termini meno rigidi detto filtro selettivo, in modo da permettere l'accesso alle risorse anche a quegli ETS ai quali, per disposizione normativa - associazioni di promozione sociale -, o per scelta organizzativa dell'ente, che si avvale di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti, si applica la regola del mero rimborso spese. (Precedenti: S. 52/ 2021 - mass. 43726; S. 277/2019 - mass. 40946).