Sentenza 390/1999 (ECLI:IT:COST:1999:390)
Massima numero 25021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
25017
Titolo
SENT. 390/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTI DI RELIGIONE - NOMINA - EFFICACIA ANNUALE - IMPOSSIBILITA' PER GLI STESSI DI ESSERE INSERITI NELL'ORGANICO DEI DOCENTI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 390/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTI DI RELIGIONE - NOMINA - EFFICACIA ANNUALE - IMPOSSIBILITA' PER GLI STESSI DI ESSERE INSERITI NELL'ORGANICO DEI DOCENTI - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <>. Premesso, infatti, che il principio di buon andamento dell'amministrazione non impone un modello organizzativo nell'inquadramento del personale e dunque consente, sempre nei limiti della ragionevolezza e non arbitrarieta', non superati nel caso in esame, diversita' di disciplina che riguardino categorie di dipendenti; gli artt. 4 e 5 Cost., se impongono di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, non assicurano in ogni caso il conseguimento di una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, ne' tanto meno, tale diritto <>. - Sul principio di buon andamento dell'amministrazione, v. S. nn. 63/1998 e 217/1997, 'ex plurimis'. - Sui parametri degli artt 4 e 35 Cost., v., tra le molte, S. nn. 419/1993, 219/1993 e 1/1986. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica); della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui da' esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dell'art. 309, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte