Sentenza 391/1999 (ECLI:IT:COST:1999:391)
Massima numero 24950
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
24947
Titolo
SENT. 391/99 B. CONSIGLIO REGIONALE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE ED I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - DECRETO, EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, DI RINVIO A GIUDIZIO DEL CONSIGLIERE REGIONALE MICHELE BOATO, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE A TALE DECRETO, DALLA REGIONE VENETO - RICONOSCIUTA INSINCADABILITA' DELLE OPINIONI NELLA CIRCOSTANZA ESPRESSE DAL CONSIGLIERE REGIONALE, IN QUANTO COSTITUENTI UNA SOSTANZIALE RIPRODUZIONE DI UNA INTERPRELLANZA DALLO STESSO PRESENTATA IN PRECEDENZA AL CONSIGLIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 391/99 B. CONSIGLIO REGIONALE - IMMUNITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE ED I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - DECRETO, EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, DI RINVIO A GIUDIZIO DEL CONSIGLIERE REGIONALE MICHELE BOATO, PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE A TALE DECRETO, DALLA REGIONE VENETO - RICONOSCIUTA INSINCADABILITA' DELLE OPINIONI NELLA CIRCOSTANZA ESPRESSE DAL CONSIGLIERE REGIONALE, IN QUANTO COSTITUENTI UNA SOSTANZIALE RIPRODUZIONE DI UNA INTERPRELLANZA DALLO STESSO PRESENTATA IN PRECEDENZA AL CONSIGLIO - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, con conseguente annullamento del decreto di rinvio a giudizio del 20 dicembre 1996. Va invero riconosciuto che il fatto per il quale si e' proceduto penalmente nei confronti del predetto consigliere regionale, si pone in "connessione causale " con le funzioni esercitate dal medesimo attraverso una interpellanza che in precedenza (il 28 giugno 1995) egli aveva presentato al Consiglio regionale sul fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia e sui criteri che si sarebbero seguiti nella scelta degli esperti chiamati a valutarlo, ragion per cui il provvedimento impugnato e' da ritenersi invasivo delle prerogative garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122, comma quarto, Cost., nonche', in via mediata, delle attribuzioni in materia di organizzazione e funzioni degli organi regionali riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost..
- V. la precedente massima A, ed ivi richiami.
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che non spetta allo Stato e per esso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, disporre il giudizio nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., a causa delle opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996, con conseguente annullamento del decreto di rinvio a giudizio del 20 dicembre 1996. Va invero riconosciuto che il fatto per il quale si e' proceduto penalmente nei confronti del predetto consigliere regionale, si pone in "connessione causale " con le funzioni esercitate dal medesimo attraverso una interpellanza che in precedenza (il 28 giugno 1995) egli aveva presentato al Consiglio regionale sul fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia e sui criteri che si sarebbero seguiti nella scelta degli esperti chiamati a valutarlo, ragion per cui il provvedimento impugnato e' da ritenersi invasivo delle prerogative garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122, comma quarto, Cost., nonche', in via mediata, delle attribuzioni in materia di organizzazione e funzioni degli organi regionali riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost..
- V. la precedente massima A, ed ivi richiami.
Atti oggetto del giudizio
decreto G.I.P. Tribunale di Venezia
20/12/1996
n. 0
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte