Sentenza 392/1999 (ECLI:IT:COST:1999:392)
Massima numero 24905
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  13/10/1999;  Decisione del  13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 392/99. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE - PROMOVIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA - CITAZIONE A GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DI ALCUNI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, IN RELAZIONE ALLE SPESE AUTORIZZATE, CON TALUNE DELIBERE NEL PERIODO 1992-1994, PER MISSIONI ALL'ESTERO DI CONSIGLIERI E FUNZIONARI - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RICONDUCIBILITA', ALLA STREGUA DEL CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA, DELL'AUTORIZZAZIONE DEI VIAGGI ALL'AUTONOMIA FUNZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INSINDACABILITA', DA PARTE DEL GIUDICE CONTABILE, DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITATI A GIUDIZIO ALL'ADOZIONE DELLE DELIBERE - NON SPETTANZA ALLO STATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI MOTIVI.

Testo
Non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia, di convenire in giudizio per responsabilita' per danno erariale il Presidente del Consiglio regionale ed i componenti 'pro tempore' dell'Ufficio di presidenza di detto Consiglio, che avevano approvato talune deliberazioni di spesa, con le quali erano state autorizzate missioni di consiglieri e funzionari regionali in vari Paesi europei ed extraeuropei. Invero - posto che l'immunita' prevista dall'art. 122, comma quarto, Cost. attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale, che costituiscono esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita, risultando in parte disciplinata dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia; che il nucleo caratterizzante di dette attribuzioni, quale definito dall'art. 121, comma secondo, Cost., ricomprende non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato; che, quanto al presupposto sistematico della disposizione sull'immunita', pur rinvenendosi il criterio di delimitazione della insindacabilita' dei consiglieri regionali nella fonte attributiva della funzione, e non nella forma degli atti, cio' non significa che l'immunita' sia diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consiglieri regionali, tenuto conto che essa si giustifica solo in quanto vale a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia propria dell'organo; che, a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali, la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali e delle Regioni a statuto ordinario) ha previsto, da un lato, che, "per le esigenze funzionali" di detti organi, siano istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa tra i quali sono ricompresi espressamente quelli per le indennita' di missione, come pure per convegni, studi e ricerche, mentre ha escluso, dall'altro, che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli 'ex' art. 125, primo comma, Cost.; e che cio' comporta la riconducibilita' all'art. 122, comma quarto, Cost. delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'ambito delle attivita' di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le predette esigenze, con la doverosa precisazione che non si tratta di una immunita' assoluta, giacche' essa non copre gli atti non riconducibili, secondo ragionevolezza, alla autonomia ed alle esigenze ad essa sottese - l'addebito rivolto ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale non risulta formulato in termini di estraneita' o, comunque, di non riconducibilita', alla stregua di un criterio di ragionevolezza, dell'autorizzazione dei viaggi all'autonomia funzionale del Consiglio regionale (cosi' come desunta dagli artt. 121 e 122 Cost.), essendo lo stesso imperniato, invece, su valutazioni negative in ordine alla utilita', alla proficuita' o, addirittura, alla ricaduta pratica concreta dei suddetti viaggi, con apprezzamenti riferibili al merito delle spese e, pertanto, inidonei ad essere elevati a criterio di verificazione della riconducibilita' o meno delle spese stesse al suddetto principio di autonomia. Con la conseguenza che, essendo la partecipazione all'adozione delle delibere oggetto del giudizio di responsabilita' insindacabili dal giudice contabile - assorbito ogni altro dei motivi dedotti - l'atto introduttivo del giudizio stesso deve essere annullato. - S. nn. 81/1975, 69/1985, 70/1985 e 289/1997. red.: S. Di Palma rev.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121  co. 2

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Lombardia    n. 0  art. 0  

legge  06/12/1973  n. 853  art. 0