Sentenza 394/1999 (ECLI:IT:COST:1999:394)
Massima numero 25018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 394/99. DISTANZE LEGALI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI OPERARE UN <> - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLA PERSONA, CON LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEL CONVENUTO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 394/99. DISTANZE LEGALI - DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI OPERARE UN <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <>, sacrificherebbe irragionevolmente, a parere del rimettente, il diritto fondamentale alla riservatezza della persona rispetto al diritto di veduta, e comporterebbe, di conseguenza, la violazione del diritto di difesa del convenuto, <>. Infatti - a prescindere dalla non pertinenza alla fattispecie del parametro dell'art. 24 Cost., il quale attiene all'ambito delle garanzie processuali della parte e non gia' al diverso atteggiarsi della disciplina dei rapporti sostanziali -, la disposizione denunciata va letta nel contesto del sistema legale di regolamentazione delle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni immobili contigui appartenenti a soggetti diversi - e, quindi, di tutela degli interessi contrapposti-, finalizzato a consentire, attraverso la previsione di reciproche limitazioni, il tendenziale massimo sfruttamento delle rispettive proprieta' e delle connesse facolta'. In tal modo, risulta anche palese che la tutela della riservatezza, la quale e' qui da intendere in senso obiettivo, <>.
- Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 907 cod. civ., nella parte in cui, precludendo al giudice <
- Sul parametro dell'art. 24 Cost. evocato con riguardo alla materia delle distanze nelle costruzioni, v., fra le molte, S. n. 120/1996 e O. n. 205/1988.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 907
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte