Sentenza 395/1999 (ECLI:IT:COST:1999:395)
Massima numero 24995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  13/10/1999;  Decisione del  13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 395/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DISCIPLINA DELLA INVALIDITA' PENSIONABILE - INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' AL TRATTAMENTO MINIMO - ASSERITA MANCATA PREVISIONE PER IL CONIUGE CHE ABBIA OTTENUTO UN PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 'EX' ART. 708 COD. PROC. CIV. CHE LO AUTORIZZI A VIVERE SEPARATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE DEL CITTADINO INABILE AL LAVORO ED INDIGENTE - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile) - il quale prevede che l'integrazione dell'assegno ordinario di invalidita' al trattamento minimo <> non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale -, in quanto non e' esatta la premessa interpretativa dalla quale muove il giudice 'a quo', secondo cui, la norma denunciata, facendo riferimento ai coniugi <>, non comprenderebbe quelli che vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in base all'art. 708 cod. proc. civ.. Invero - posto che quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a seguito dell'ordinanza emanata dal giudice 'ex' art. 708 cod. proc. civ., il titolo legale di separazione esiste e non solo da' certezza del momento genetico di tale situazione, ma regolamenta, sia pure provvisoriamente, anche i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono separati; che tale interpretazione dell'espressione <>, come comprensiva della situazione che deriva a seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 708 citato, e' l'unica coerente con le finalita' della norma previdenziale la quale presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della solidarieta' familiare; e che per i coniugi separati questa disponibilita' di risorse e' contenuta nei limiti dell'eventuale assegno posto a carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) - ne consegue la riferibilita' della norma in esame anche alla ipotesi della separazione basata sull'art. 708 cod. proc. civ., tanto piu' che l'ordinanza presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.). Ed anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse consentite dalla disposizione impugnata, essa dovrebbe comunque essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi costituzionali richiamati dall'ordinanza di rimessione. - Cfr. S. n. 363/1997. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Altri parametri e norme interposte