Ordinanza 397/1999 (ECLI:IT:COST:1999:397)
Massima numero 24958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 397/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE DELLE PENE - LIMITI ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCESSIONE, IN ASSENZA DEI REQUISITI DELLA CONDOTTA COLLABORATIVA O DELL'IMPOSSIBILITA' O INESIGIBILITA' DELLA STESSA, AI CONDANNATI CHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME RESTRITTIVE INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 306 DEL 1992, ABBIANO RAGGIUNTO UN GRADO DI RIEDUCAZIONE ADEGUATO AL BENEFICIO RICHIESTO E PER I QUALI NON SIA STATA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI, CON LESIONE, INOLTRE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICONOSCIUTA NECESSITA' DI RIESAME, ALLA STREGUA DELLE STATUIZIONI DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA, DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
ORD. 397/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ESECUZIONE DELLE PENE - LIMITI ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI PER GLI APPARTENENTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONCESSIONE, IN ASSENZA DEI REQUISITI DELLA CONDOTTA COLLABORATIVA O DELL'IMPOSSIBILITA' O INESIGIBILITA' DELLA STESSA, AI CONDANNATI CHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME RESTRITTIVE INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 306 DEL 1992, ABBIANO RAGGIUNTO UN GRADO DI RIEDUCAZIONE ADEGUATO AL BENEFICIO RICHIESTO E PER I QUALI NON SIA STATA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CONDANNATI, CON LESIONE, INOLTRE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - RICONOSCIUTA NECESSITA' DI RIESAME, ALLA STREGUA DELLE STATUIZIONI DI SOPRAVVENUTA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA, DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITA' RIMETTENTE.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo ai limiti posti, nell'ordinamento penitenziario, alla concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata - in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in mancanza delle condizioni ora richieste dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ("utile collaborazione" o "impossibilita'" o "inesigibilita'" della condotta collaborativa) preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere applicato ai condannati anche quando, prima dell'entrata in vigore del su indicato art. 15, comma 1, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamento con la criminalita' organizzata. Con la sentenza n. 137 del 1999, sopravvenuta dopo la ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4-bis oggetto dell'attuale impugnazione, nella parte in cui, in presenza delle stesse condizioni nelle quali, in questa, si lamenta la non prevista applicabilita' dell'affidamento al servizio sociale, negava la possibilita' di concedere il permesso premio, ha infatti indicato come regola che non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui - per far fronte ai pericoli derivanti dalla criminalita' organizzata - e' entrata in vigore una legge restrittiva, si sia dimostrato non immeritevole di usufruire di quei benefici e di quelle misure, e pertanto, nel caso, appare necessario che il giudice 'a quo' rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla stregua delle statuizioni contenute in tale sentenza, la proposta questione sia tuttora rilevante.
- V. S. n. 137/1999 (gia' citata nel testo).
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata - riguardo ai limiti posti, nell'ordinamento penitenziario, alla concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata - in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in mancanza delle condizioni ora richieste dall'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ("utile collaborazione" o "impossibilita'" o "inesigibilita'" della condotta collaborativa) preclude che l'affidamento in prova al servizio sociale possa essere applicato ai condannati anche quando, prima dell'entrata in vigore del su indicato art. 15, comma 1, abbiano raggiunto un grado di risocializzazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamento con la criminalita' organizzata. Con la sentenza n. 137 del 1999, sopravvenuta dopo la ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, nel dichiarare la illegittimita' costituzionale dello stesso art. 4-bis oggetto dell'attuale impugnazione, nella parte in cui, in presenza delle stesse condizioni nelle quali, in questa, si lamenta la non prevista applicabilita' dell'affidamento al servizio sociale, negava la possibilita' di concedere il permesso premio, ha infatti indicato come regola che non si puo' ostacolare il raggiungimento della finalita' rieducativa con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui - per far fronte ai pericoli derivanti dalla criminalita' organizzata - e' entrata in vigore una legge restrittiva, si sia dimostrato non immeritevole di usufruire di quei benefici e di quelle misure, e pertanto, nel caso, appare necessario che il giudice 'a quo' rivaluti, anche tenuto conto del beneficio richiesto, se, alla stregua delle statuizioni contenute in tale sentenza, la proposta questione sia tuttora rilevante.
- V. S. n. 137/1999 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte