Ordinanza 398/1999 (ECLI:IT:COST:1999:398)
Massima numero 24946
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  13/10/1999;  Decisione del  13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 398/99. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - DOMANDA GIUDIZIALE - CONDIZIONI - MODIFICHE DELLA NORMATIVA VIGENTE - PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA NON PRIMA CHE SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI (PER IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO) E DI NOVANTA GIORNI (PER QUELLO PUBBLICO) DALLA PROMOZIONE DEL PRESCRITTO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL PRETORE DI BRESCIA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE ALLE SUDDETTE DISPOSIZIONI, PER LA RITENUTA NON SPETTANZA AL GOVERNO DEL POTERE DI INSERIRLE, IN QUANTO IRRAGIONEVOLMENTE LESIVE DEL DIRITTO DEI LAVORATORI DI AGIRE IN GIUDIZIO E DI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA, NEI DECRETI LEGISLATIVI IN CUI SONO CONTENUTE - NON INCIDENZA DELLE CONTESTATE NORME SULLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALI DELL'AUTORITA' RICORRENTE - CONSEGUENTE INSUSSISTENZA, NEL CASO, DELLA MATERIA DI CONFLITTO DI COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO E CON ESSO DELLA CONTESTUALE RICHIESTA PREGIUDIZIALE DEL RICORRENTE PER LA PROMOZIONE, DA PARTE DELLA CORTE, AL RIGUARDO, DI UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE.

Testo
Nell'esame delibativo previsto dall'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Pretore di Brescia, con ordinanza emessa al di fuori del processo, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle disposizioni, in materia di controversie di lavoro, dell'art. 69, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) e dell'art. 412-bis, comma terzo, cod. proc. pen. (come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998) nelle parti in cui condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilita' (e non gia', come prima di dette modifiche e come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, la mera procedibilita') delle domande giudiziali al decorso del termine, rispettivamente di sessanta giorni (per il rapporto di lavoro privato) e di novanta giorni (per quello pubblico) dalla promozione, presso le competenti sedi, del prescritto tentativo di conciliazione, deve essere dichiarato, per l'accertata inesistenza della materia di un conflitto (art. 37, quarto comma, citato) la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, inammissibile. Le contestate norme - che, secondo il Pretore, in quanto lesive, per la limitazione temporale da esse posta all'esercizio del diritto del lavoratore, degli artt. 24 e 3, nonche' - in relazione ai su richiamati principi della legge di delega - degli artt. 76 e 77 Cost., non avrebbero potuto essere incluse dal Governo nei decreti legislativi dallo stesso emanati - sono infatti palesemente inidonee, per il loro contenuto, a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, giacche' recano una disciplina che riguarda unicamente le modalita' dell'esercizio dell'azione e, dunque, interessano solo il diritto di difesa delle parti, la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni. Mentre e' chiaro che il ricorrente, nel chiedere alla Corte, nella stessa ordinanza-ricorso con cui ha avviato il conflitto, di sollevare a sua volta, in via pregiudiziale, in riferimento ai su richiamati parametri, nei confronti delle suddette norme, una questione di legittimita' costituzionale - concernente peraltro l'oggetto stesso del conflitto - tende solo ad ottenere surrettiziamente una declaratoria di illegittimita' costituzionale di detta normativa, laddove, a tal fine, ben avrebbe potuto utilizzare - non potendosene di certo escludere l'attivabilita' in concreto - il normale strumento del giudizio incidentale nel corso dei processi (a suo dire gia') instaurati davanti a lui.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 69  co. 3

decreto legislativo  29/10/1998  n. 387  art. 19  co. 0

codice di procedura civile    n. 0  art. 412  co. 3

decreto legislativo  29/10/1998  n. 387  art. 19  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 2    co. 1  lett. c)