Ordinanza 399/1999 (ECLI:IT:COST:1999:399)
Massima numero 24948
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
13/10/1999; Decisione del
13/10/1999
Deposito del 22/10/1999; Pubblicazione in G. U. 27/10/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 399/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI, RIGUARDANTI IL DOTT. CAMILLO DAVIGO, PER CUI LA DEPUTATA TIZIANA PARENTI E' STATA CHIAMATA A RISPONDERE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO, DEL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
ORD. 399/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI - DELIBERA DI INSINDACABILITA', 'EX' ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI, RIGUARDANTI IL DOTT. CAMILLO DAVIGO, PER CUI LA DEPUTATA TIZIANA PARENTI E' STATA CHIAMATA A RISPONDERE, DAVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO, DEL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, IN RELAZIONE A TALE DELIBERA, DAL GIUDICE ADITO - FASE DI DELIBAZIONE - AMMISSIBILITA' - FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.
Testo
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 24 marzo 1999, dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio 1999, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, riguardanti il dott. Camillo Davigo, per cui la deputata Tiziana Parenti e' stata chiamata a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Premesso, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il ricorso di cui al citato art. 37 per l'instaurazione del conflitto, e che dall'ordinanza si ricavano e "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve infatti riconoscersi che sia il Tribunale di Torino - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate - sia la Camera dei deputati, quale organo cui spetta dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost., sono legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto riguarda il requisito oggettivo del conflitto, anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un servizio ritenuto illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. - V., riguardo alla utilizzazione, nella proposizione del ricorso, della forma dell'ordinanza, O. nn. 469/1998, 37/1998, 469/1997 e 339/1996, e riguardo ai requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilita', O. nn. 319/1999, 130/1999 e ancora 37/1998. red.: S. Pomodoro
Va dichiarato ammissibile, in sede delibativa, ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto, con ordinanza 24 marzo 1999, dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata il 18 febbraio 1999, con la quale la Camera ha statuito che le dichiarazioni, riguardanti il dott. Camillo Davigo, per cui la deputata Tiziana Parenti e' stata chiamata a rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa, devono ritenersi coperte dall'immunita' parlamentare. Premesso, in linea preliminare, che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale di Torino, deve ritenersi in se' idonea ad integrare il ricorso di cui al citato art. 37 per l'instaurazione del conflitto, e che dall'ordinanza si ricavano e "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve infatti riconoscersi che sia il Tribunale di Torino - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate - sia la Camera dei deputati, quale organo cui spetta dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, Cost., sono legittimati ad essere parti. Mentre, per quanto riguarda il requisito oggettivo del conflitto, anche questo senza dubbio sussiste, in quanto il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un servizio ritenuto illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.. - V., riguardo alla utilizzazione, nella proposizione del ricorso, della forma dell'ordinanza, O. nn. 469/1998, 37/1998, 469/1997 e 339/1996, e riguardo ai requisiti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilita', O. nn. 319/1999, 130/1999 e ancora 37/1998. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4