Sentenza 400/1999 (ECLI:IT:COST:1999:400)
Massima numero 25023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  25/10/1999;  Decisione del  25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 400/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE - CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE AGLI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI - LAMENTATA OMESSA DIFFERENZIAZIONE DELLE CONDIZIONI REDDITUALI, A SECONDA CHE SI TRATTI DI SOGGETTI NON INVALIDI OVVERO DI SOGGETTI DIVENUTI INVALIDI DOPO TALE SOGLIA DI ETA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO INABILE AL LAVORO ED INDIGENTE AL MANTENIMENTO E ALL'ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSSIBILITA' DI ESTENDERE INTEGRALMENTE AL CASO DI SPECIE I PRINCIPI FORMULATI DALLA CORTE CON SENTENZA N. 88 DEL 1992 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. - dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale agli ultrasessantacinquenni, non differenzia le condizioni reddituali cui viene subordinato l'accesso alla prestazione, a seconda che si tratti di soggetti non invalidi ovvero di soggetti divenuti invalidi dopo tale soglia di eta'. Invero - premesso che non possono essere integralmente estesi alle disposizioni sul limite di reddito individuale, del quale nella specie di tratta, i principi formulati con la sentenza della Corte n. 88 del 1992, poiche' in essa oggetto di scrutinio di costituzionalita' e' la disciplina legislativa del rapporto tra solidarieta' coniugale e solidarieta' collettiva ai fini della erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di reddito - la questione va circoscritta all'ipotesi di invalidita' comportante una totale inabilita' lavorativa, accertata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sia perche' questo e' il caso sottoposto alla cognizione del giudice 'a quo', sia in considerazione della <>, che lo stesso legislatore ha implicitamente riconosciuto, introducendo l'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha equiparato le condizioni reddituali cui sono subordinati il riconoscimento dell'assegno mensile per l'invalidita' parziale ed il riconoscimento della pensione sociale, disponendo che, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili - con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali - da parte del Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Ma ad impedire di estendere alla disciplina dell'assegno sociale le valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 citata e' soprattutto il quadro complessivo della riforma in cui si inserisce la nuova prestazione assistenziale prevista dall'ordinamento per coloro che versano in situazione di indigenza, per i quali il predetto assegno, in termini ancor piu' accentuati rispetto alla pensione sociale, e' predisposto, risultando altre prestazioni - quali l'assistenza sanitaria o l'indennita' di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidita' o non autosufficienza, insorte in un momento nel quale non vi e' piu' ragione per annettere significato alla riduzione della capacita' lavorativa, elemento che, per contro, caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti infrasessantacinquenni.

- V. S. nn. 196/1995 e 127/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte