Sentenza 402/1999 (ECLI:IT:COST:1999:402)
Massima numero 24998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  25/10/1999;  Decisione del  25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 402/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SPETTANTE AI PILOTI COLLAUDATORI - RIDUZIONE ED EQUIPARAZIONE DELLO STESSO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER LA CATEGORIA DEI PILOTI DI LINEA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE OMOLOGAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), il quale ha ridotto il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori (dipendenti da aziende di costruzione aeronautiche) per equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea (dipendenti da aziende di navigazione aerea). Premesso, infatti, che l'imposizione di un limite alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo di previdenza per il volo gestito dall'INPS e' stato originato dalla necessita' di ridurre il crescente 'deficit' del Fondo stesso, mentre l'equiparazione, ai fini previdenziali, dei collaudatori con i piloti di linea costituisce una conseguenza dell'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi al Fondo volo; che non tutte le situazioni diverse devono ricevere proprie differenti discipline, <>; e che, pertanto, nell'ipotesi di omologazione di disciplina di situazioni diverse l'illegittimita' e' ravvisabile solo nel caso di sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina introdotta; nella specie, <>, in quanto le peculiarita' delle attivita' svolte da alcuni degli appartenenti al Fondo, pur potendosi riverberare sulla disciplina del rapporto di lavoro, non sono tali da rendere irragionevole l'equiparazione del trattamento pensionistico degli iscritti al medesimo Fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perche' - dato l'esiguo numero dei collaudatori - non sarebbe stato opportuno creare un apposito Fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente. - Cfr., tra le molte, S. n. 459/1993, nella quale la Corte ha precisato che <>. - V., altresi', S. n. 89/1996, nella quale si e' affermato che <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte