Sentenza 403/1999 (ECLI:IT:COST:1999:403)
Massima numero 24975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 403/99. PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DISCUSSIONE - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ESPORRE ORALMENTE LE SUE CONCLUSIONI MOTIVATE DOPO CHE GLI AVVOCATI DELLE ALTRE PARTI HANNO SVOLTO LE LORO DIFESE - APPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE NEI GIUDIZI SULLE IMPUGNAZIONI DELLE SENTENZE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ANCHE QUANDO IL RICORSO SIA STATO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE, NEL CASO, ALL'ORGANO TITOLARE DELL'AZIONE DISCIPLINARE, RISPETTO ALLE ALTRE PARTI, DI UNA INGIUSTIFICATA POSIZIONE DI VANTAGGIO LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - PIENA IDONEITA' DELLA PREVISTA PROCEDURA AD ASSICURARE IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 403/99. PROCESSO CIVILE - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - DISCUSSIONE - FACOLTA' DEL PUBBLICO MINISTERO DI ESPORRE ORALMENTE LE SUE CONCLUSIONI MOTIVATE DOPO CHE GLI AVVOCATI DELLE ALTRE PARTI HANNO SVOLTO LE LORO DIFESE - APPLICABILITA' DI TALE DISPOSIZIONE NEI GIUDIZI SULLE IMPUGNAZIONI DELLE SENTENZE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, ANCHE QUANDO IL RICORSO SIA STATO PROPOSTO DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE, NEL CASO, ALL'ORGANO TITOLARE DELL'AZIONE DISCIPLINARE, RISPETTO ALLE ALTRE PARTI, DI UNA INGIUSTIFICATA POSIZIONE DI VANTAGGIO LESIVA DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - PIENA IDONEITA' DELLA PREVISTA PROCEDURA AD ASSICURARE IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che la disposizione, in esso contenuta, secondo la quale nella discussione del ricorso innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che le altre parti hanno svolto le loro difese, non si applichi, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (previsti dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), allorche' il ricorso (ex art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) sia stato proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Se infatti si considera che, secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il processo davanti alla Corte di cassazione, vertendo la discussione solo sulle difese gia' proposte, non e' consentito alle parti, e percio' neanche al pubblico ministero, di portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli gia' trattati, e che le conclusioni motivate del pubblico ministero, cosi' come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni gia' assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio e' pienamente rispettato; che inoltre le osservazioni scritte (di cui anche e' consentito il deposito) costituendo l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale, configurano un mezzo non idoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero, e che quindi il contestato ordine della discussione orale, sotto il profilo dell'invocato parametro costituzionale, risulta del tutto irrilevante, e' da escludersi che la norma censurata, nell'ipotesi 'de qua', abbia attribuito all'organo titolare dell'azione disciplinare (ex art. 14, legge n. 195 del 1958), rispetto alle altre parti, una ingiustificata e lesiva posizione processuale di vantaggio.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che la disposizione, in esso contenuta, secondo la quale nella discussione del ricorso innanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione, il pubblico ministero puo' esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che le altre parti hanno svolto le loro difese, non si applichi, nei giudizi relativi alle impugnazioni delle sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (previsti dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195), allorche' il ricorso (ex art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) sia stato proposto dal Procuratore generale presso la stessa Corte. Se infatti si considera che, secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernenti il processo davanti alla Corte di cassazione, vertendo la discussione solo sulle difese gia' proposte, non e' consentito alle parti, e percio' neanche al pubblico ministero, di portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli gia' trattati, e che le conclusioni motivate del pubblico ministero, cosi' come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni gia' assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contraddittorio e' pienamente rispettato; che inoltre le osservazioni scritte (di cui anche e' consentito il deposito) costituendo l'ultimo atto inserito nel fascicolo processuale, configurano un mezzo non idoneo per portare a conoscenza del giudice le considerazioni difensive delle parti private sulle conclusioni orali del pubblico ministero, e che quindi il contestato ordine della discussione orale, sotto il profilo dell'invocato parametro costituzionale, risulta del tutto irrilevante, e' da escludersi che la norma censurata, nell'ipotesi 'de qua', abbia attribuito all'organo titolare dell'azione disciplinare (ex art. 14, legge n. 195 del 1958), rispetto alle altre parti, una ingiustificata e lesiva posizione processuale di vantaggio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n. 0
art. 379
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte