Sentenza 405/1999 (ECLI:IT:COST:1999:405)
Massima numero 24984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
24985
Titolo
SENT. 405/99 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 405/99 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <>, si inserisce in maniera coerente la regola per cui il datore di lavoro e' esonerato dalla responsabilita' civile soltanto se il suo comportamento non e' penalmente sanzionabile; ed altresi' che, in caso di responsabilita' penale, l'intervento dell'INAIL non ha altra finalita' che quella di favorire il lavoratore, secondo lo spirito dell'art. 38 Cost.>>, anticipando le somme che poi dovranno essere restituite dall'effettivo responsabile, non essendo, in tale ipotesi, il rischio coperto dai contributi versati - non puo' essere allora condivisa l'osservazione del giudice rimettente, secondo cui a carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio onere, ossia quello del pagamento dei contributi e quello del rimborso all'INAIL delle somme da questo versate al lavoratore infortunato. E neppure il richiamo fatto dal predetto giudice alle sentenze costituzionali che hanno stabilito la piena risarcibilita', a titolo di danno differenziale, del danno biologico e di quello morale ha influenza ai fini della presente questione, in quanto la riduzione operata, in concreto, da parte di dette pronunce, dell'ambito di operativita' della regola dell'esonero discende in realta' dalla circostanza che la rendita corrisposta dall'INAIL al lavoratore infortunato costituisce risarcimento del solo danno derivante dalla diminuzione della capacita' lavorativa, sicche' l'esonero non avrebbe alcun fondamento giuridico in presenza di altre voci di danno.
- Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971.
- V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <>.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <
- Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971.
- V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 10
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 11
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte