Sentenza 406/1999 (ECLI:IT:COST:1999:406)
Massima numero 24903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
24904
Titolo
SENT. 406/99 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO, A CARICO DI IMPUTATO APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENA) - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 11 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' DELLE GARANZIE PREVISTE A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE - NORMA CHE PREVEDE IL DOVERE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, QUANDO CIO' SERVE AD ASSICURARE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA, DI TENER CONTO DELL'APPARTENENZA ETNICA O LINGUISTICA DELL'IMPUTATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 406/99 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO, A CARICO DI IMPUTATO APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENA) - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 11 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' DELLE GARANZIE PREVISTE A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE - NORMA CHE PREVEDE IL DOVERE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, QUANDO CIO' SERVE AD ASSICURARE L'EFFETTIVITA' DELLA DIFESA, DI TENER CONTO DELL'APPARTENENZA ETNICA O LINGUISTICA DELL'IMPUTATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO - INAPPLICABILITA' NEL GIUDIZIO 'A QUO' - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 6 e 24 Cost. - dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), il quale prevede il dovere dell'autorita' giudiziaria, avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, di tener conto, negli stessi casi dell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. e quando cio' serva ad assicurare l'effettivita' della difesa, dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4, del codice. Infatti - posto che risulta esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto a favore del quale viene rivendicato l'uso della lingua madre nel processo penale dispone della piena conoscenza della lingua italiana, sicche' la sua pretesa si pone in vista non dell'esercizio del diritto di difesa, ma della protezione della sua identita' linguistica; e che la previsione della disposizione impugnata vale, invece, soltanto "quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa" - della disposizione medesima il giudice rimettente non e' chiamato a fare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - in relazione agli artt. 3, commi primo e secondo, 6 e 24 Cost. - dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), il quale prevede il dovere dell'autorita' giudiziaria, avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, di tener conto, negli stessi casi dell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. e quando cio' serva ad assicurare l'effettivita' della difesa, dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97, comma 4, del codice. Infatti - posto che risulta esplicitamente dall'ordinanza di rimessione che il soggetto a favore del quale viene rivendicato l'uso della lingua madre nel processo penale dispone della piena conoscenza della lingua italiana, sicche' la sua pretesa si pone in vista non dell'esercizio del diritto di difesa, ma della protezione della sua identita' linguistica; e che la previsione della disposizione impugnata vale, invece, soltanto "quando cio' serve ad assicurare l'effettivita' della difesa" - della disposizione medesima il giudice rimettente non e' chiamato a fare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 26
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 6
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte