Sentenza 406/1999 (ECLI:IT:COST:1999:406)
Massima numero 24904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/10/1999;  Decisione del  25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:  24903


Titolo
SENT. 406/99 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO RIGUARDANTE UN MAGISTRATO, A CARICO DI IMPUTATO APPARTENENTE AD UNA MINORANZA LINGUISTICA RICONOSCIUTA (NELLA SPECIE, SLOVENA) - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE AI SENSI DELL'ART. 11 COD. PROC. PEN. - APPLICABILITA' DELLE GARANZIE PREVISTE A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE - ADOZIONE DEL "CRITERIO DELLA TERRITORIALITA'" - NON MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - INCONFERENZA DEL RICHIAMO AI DIRITTI DI DIFESA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 6 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. (che prevede il diritto, esercitabile a richiesta, del cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta di essere interrogato o esaminato nella madrelingua, con relativa verbalizzazione anche in tale lingua, nonche' il diritto alla traduzione degli atti del processo a lui indirizzati, "davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta"), nella parte in cui non si applica anche nel procedimento penale che si svolge (per effetto dello spostamento di competenza stabilito dall'art. 11 dello stesso codice in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati) dinanzi ad un'autorita' giudiziaria non avente sede nel territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta. Relativamente all'art. 6 Cost. - posto che la garanzia che la disposizione impugnata appresta (conformemente alla direttiva n. 102 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) e' ispirata al "criterio di territorialita'", il quale comporta che i diritti di uso della lingua riconosciuti agli appartenenti a comunita' linguistiche di minoranza valgono si' come diritti personali, ma soltanto nei rapporti con le istituzioni aventi competenza sul territorio di insediamento delle comunita' medesime - va infatti considerato che, ancorche' i principi costituzionali richiedano di essere valorizzati nella loro funzione conformatrice della legislazione ordinaria, non e' possibile, da una proclamazione come quella contenuta nell'art. 6 Cost. ("La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche"), inferire l'esistenza di un vincolo del legislatore all'adozione del criterio personale, in luogo di quello territoriale, nella disciplina dei diritti linguistici delle minoranze, atteso che il legislatore dispone, in materia, di un proprio potere di doveroso apprezzamento, dovendosi necessariamente tener conto delle conseguenze che, per i diritti degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri, derivano dalla disciplina speciale dettata in attuazione dell'art. 6 Cost.. Quanto all'art. 3, commi 1 e 2, Cost., le scelte di contemperamento del legislatore sono inevitabili ove si tratti, come nella specie, del riconoscimento a favore delle minoranze di diritti speciali che fanno eccezione a regole generali, e di discipline che devono tener conto della pluralita' degli interessi, costituzionalmente rilevanti, che vengono in considerazione; inoltre, ove si tratti di norme speciali (come per definizione e' in ogni caso la disciplina giuridica di diritti di minoranze), all'astratto richiamo del principio di uguaglianza deve sostituirsi la valutazione della ragionevolezza (anzi, della non manifesta irragionevolezza, dal punto di vista dei poteri di annullamento delle leggi, spettanti alla Corte) delle scelte del legislatore, rispetto all'insieme dei principi costituzionali che vengono in considerazione; e - su questo piano - l'adozione del criterio di territorialita' e la sua applicazione anche nell'ipotesi in esame non risulta incorrere in vizio di incostituzionalita', salva la ricostruzione delle scelte legislative, che spetta al giudice attraverso i suoi poteri interpretativi. Mentre, con riferimento, infine, all'art. 24 Cost., il richiamo alla garanzia dei diritti di difesa nel processo e' inconferente in una questione di costituzionalita' che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze.

- S. nn. 213/1998, 15/1996, 16/1995, 62/1992.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 109  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte