Ordinanza 407/1999 (ECLI:IT:COST:1999:407)
Massima numero 24983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 407/99. ELEZIONI - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI - VIOLAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOTTOSCRITTORI STABILITO DALLA LEGGE - OBBLIGO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, QUANDO CIO' SI VERIFICHI, DI ELIMINARE, FRA QUELLE PRESENTATE, LE LISTE NON IN REGOLA - FACOLTA' DELLA COMMISSIONE DI NON DISPORRE L'ELIMINAZIONE QUANDO, VALUTANDO CASO PER CASO L'ENTITA' DELLA VIOLAZIONE, L'ABBIA RITENUTA NON RILEVANTE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 407/99. ELEZIONI - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E DEI CONSIGLI PROVINCIALI - PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI - VIOLAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOTTOSCRITTORI STABILITO DALLA LEGGE - OBBLIGO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, QUANDO CIO' SI VERIFICHI, DI ELIMINARE, FRA QUELLE PRESENTATE, LE LISTE NON IN REGOLA - FACOLTA' DELLA COMMISSIONE DI NON DISPORRE L'ELIMINAZIONE QUANDO, VALUTANDO CASO PER CASO L'ENTITA' DELLA VIOLAZIONE, L'ABBIA RITENUTA NON RILEVANTE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA DI NON CONSENTITA SENTENZA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo.
- Per la non fondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalita', potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo.
- Per la non fondatezza di questione di legittimita' costituzionale della norma (allora impugnata 'in toto', in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
16/05/1960
n. 570
art. 33
co. 1
legge
08/03/1951
n. 122
art. 14
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte