Ordinanza 410/1999 (ECLI:IT:COST:1999:410)
Massima numero 24989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  25/10/1999;  Decisione del  25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 410/99. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONDANNATI AMMESSI A SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE - PROVVEDIMENTI DA ASSUMERSI, NEI LORO CONFRONTI, IN MATERIA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E BENEFICI EQUIPARATI - COMPETENZA TERRITORIALE ESCLUSIVA, SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PER EFFETTO DELLA OBBLIGATORIA ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LA COMMISSIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE, DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI STRAORDINARI O SPECIALI E GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 25 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 13-ter, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356) in quanto, in base ad esso, per i provvedimenti di ammissione a misure alternative alla detenzione e a benefici equiparati, adottabili, in deroga alle norme vigenti, nei confronti dei collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione - configurabile ormai come "diritto vivente" - per effetto dell'elezione di domicilio presso la sede della Commissione centrale per i servizi di protezione, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, e' territorialmente competente, in ogni caso, il Tribunale di sorveglianza di Roma. I motivi per i quali la questione e' stata sollevata (introduzione, di fatto, con deroga sostanziale alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario, di un giudice speciale; sottrazione del processo rieducativo del detenuto, in contrasto con il principio di emenda, al magistrato che ha giurisdizione e sorveglianza sull'istituto carcerario in cui si trova; possibilita' che il Tribunale di sorveglianza di Roma, in contrasto con il principio del giudice precostituito, cessi di essere competente in seguito ad eventuale trasferimento della Commissione centrale ad altra sede, ecc.) sono stati infatti gia' esaminati e respinti dalla sentenza n. 227 del 1999 (pronunciata dopo l'ordinanza di rimessione) con cui la Corte la ha gia' dichiarata priva di fondamento, senza che, peraltro, in aggiunta ad essi, ne vengano ora dedotti dei nuovi.

- V. S. n. 227/1999 (gia' citata nel testo).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  15/01/1991  n. 8  art. 13  co. 3

legge  15/03/1991  n. 82  art. 0  co. 0

decreto-legge  08/06/1992  n. 306  art. 0  co. 0

legge  07/08/1992  n. 356  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte