Ordinanza 411/1999 (ECLI:IT:COST:1999:411)
Massima numero 24990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 411/99 - UNIVERSITA' - ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - POTERE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI INTRODURRE LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA RELATIVA DI LEGGE STABILITO IN MATERIA, ED, INOLTRE, DEL DIRITTO ALLO STUDIO - INNOVAZIONI APPORTATE ALLA VIGENTE NORMATIVA DA LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI UN RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 411/99 - UNIVERSITA' - ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI - POTERE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI INTRODURRE LIMITAZIONI ALL'ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA RELATIVA DI LEGGE STABILITO IN MATERIA, ED, INOLTRE, DEL DIRITTO ALLO STUDIO - INNOVAZIONI APPORTATE ALLA VIGENTE NORMATIVA DA LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI UN RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Devono essere restituiti all'autorita' rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile a corsi (per i diplomi universitari di logopedista, di tecnico sanitario di laboratorio biometrico ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n, 383 del 1998, la stessa norma e' stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in violazione del principio della riserva relativa di legge stabilito in materia e dello stesso diritto allo studio - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole universita' degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita' amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtu' di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque degli atenei, e pertanto, essendo cosi' mutato il quadro normativo, e' necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza.
- Cfr. S. n. 383/1998 (gia' citata nel testo).
Devono essere restituiti all'autorita' rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost., dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in quanto tale disposizione, secondo gli atti di promovimento dell'incidente, attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, un potere di limitazione dell'accesso ai corsi universitari, astrattamente riferibile a corsi (per i diplomi universitari di logopedista, di tecnico sanitario di laboratorio biometrico ed altri) per i quali - a differenza di quelli in relazione ai quali, con la sentenza n, 383 del 1998, la stessa norma e' stata riconosciuta, "nei sensi di cui in motivazione", non illegittima - la limitazione all'accesso, non sussistendo nell'ordinamento alcuna norma che per essi possa giustificare il numero chiuso, deriverebbe in via diretta ed esclusiva - in violazione del principio della riserva relativa di legge stabilito in materia e dello stesso diritto allo studio - dallo stesso provvedimento ministeriale. Successivamente all'ordinanza di rinvio, infatti, e' sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari) che disciplina (artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole universita' degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono una limitazione nel numero degli studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri ai quali le autorita' amministrative devono attenersi, e che, in particolare (art. 5), dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi ai corsi negli anni accademici precedenti, o in virtu' di ordinanze cautelari emesse dai giudici amministrativi o comunque degli atenei, e pertanto, essendo cosi' mutato il quadro normativo, e' necessaria una nuova valutazione, alla stregua delle nuove disposizioni, della rilevanza della questione nei processi di provenienza.
- Cfr. S. n. 383/1998 (gia' citata nel testo).
Atti oggetto del giudizio
legge
19/11/1990
n. 341
art. 9
co. 4
legge
15/05/1997
n. 127
art. 17
co. 116
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 34
Altri parametri e norme interposte