Ordinanza 413/1999 (ECLI:IT:COST:1999:413)
Massima numero 24953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 413/99. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DEL GIUDICATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER IPOTESI ANALOGHE (ARTT. 672 E 673 C.P.P.) - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANFIESTA INFONDATEZZA.
ORD. 413/99. PROCESSO PENALE - ESECUZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI DICHIARARE L'ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE MATURATA PRIMA DEL GIUDICATO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER IPOTESI ANALOGHE (ARTT. 672 E 673 C.P.P.) - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - MANFIESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte ci cui non consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato, in quanto la disposizione impugnata, stabilendo che la competenza del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione dei reato e' limitata alle cause estintive intervenute dopo la condanna, detta una disciplina conforme al principio dell'intangibilita' del giudicato, che trova fondamento nell'insopprimibile esigenza di certezza e di stabilita' dei rapporti giuridici definiti da una sentenza irrevocabile salve le ipotesi del giudizio di revisione e quelle nelle quali la competenza del giudice dell'esecuzione ad incidere su una sentenza irrevocabile si fonda su situazioni in cui la causa estintiva si ricollega all'intervento di fattori successivi al passaggio in giudicato ed estranei alla struttura della fattispecie incriminatrice. - S. nn. 381/1999 e 53/1998. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 676 cod. proc. pen., nella parte ci cui non consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del giudicato, in quanto la disposizione impugnata, stabilendo che la competenza del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione dei reato e' limitata alle cause estintive intervenute dopo la condanna, detta una disciplina conforme al principio dell'intangibilita' del giudicato, che trova fondamento nell'insopprimibile esigenza di certezza e di stabilita' dei rapporti giuridici definiti da una sentenza irrevocabile salve le ipotesi del giudizio di revisione e quelle nelle quali la competenza del giudice dell'esecuzione ad incidere su una sentenza irrevocabile si fonda su situazioni in cui la causa estintiva si ricollega all'intervento di fattori successivi al passaggio in giudicato ed estranei alla struttura della fattispecie incriminatrice. - S. nn. 381/1999 e 53/1998. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte