Ordinanza 415/1999 (ECLI:IT:COST:1999:415)
Massima numero 24997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
25/10/1999; Decisione del
25/10/1999
Deposito del 29/10/1999; Pubblicazione in G. U. 03/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 415/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI ANZIANITA' - ESERCENTI COMMERCIALI - POSIZIONE ASSICURATIVA MISTA, CON CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE VERSATE ANCHE NELLA GESTIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - RICALCOLO DELLA PENSIONE SULLA BASE DELLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, OVE IL RISULTATO SIA PIU' FAVOREVOLE PER L'ASSICURATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'ATTUAZIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 415/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI ANZIANITA' - ESERCENTI COMMERCIALI - POSIZIONE ASSICURATIVA MISTA, CON CONTRIBUZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE VERSATE ANCHE NELLA GESTIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - RICALCOLO DELLA PENSIONE SULLA BASE DELLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, OVE IL RISULTATO SIA PIU' FAVOREVOLE PER L'ASSICURATO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'ATTUAZIONE DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista, non prevede che la pensione di anzianita', liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, senza tener conto della contribuzione volontaria, qualora cio' porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. Infatti, quando gia' da tempo la norma impugnata era stata modificata, con le sentenze nn. 428 del 1992 e 264 del 1994 - che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente anzianita' contributiva minima - la Corte ha chiarito, con sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza con cui e' stato promosso l'attuale incidente), che le modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista. E poiche', nella specie - come e' incontroverso - l'assicurata ha raggiunto l'anzianita' contributiva minima gia' in virtu' dei soli contributi obbligatori, la presente questione non si differenzia da quella che con quest'ultima sentenza e' stata ritenuta priva di fondamento.
- Cfr. S. nn. 428/1992, 264/1995 e 201/1999 (gia' citate nel testo).
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa mista, non prevede che la pensione di anzianita', liquidata dalla gestione commercianti, debba essere calcolata, per la quota imputabile alla gestione dei lavoratori dipendenti, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, senza tener conto della contribuzione volontaria, qualora cio' porti ad un risultato piu' favorevole per l'assicurato. Infatti, quando gia' da tempo la norma impugnata era stata modificata, con le sentenze nn. 428 del 1992 e 264 del 1994 - che ne hanno dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente anzianita' contributiva minima - la Corte ha chiarito, con sentenza n. 201 del 1999 (successiva all'ordinanza con cui e' stato promosso l'attuale incidente), che le modalita' di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non sono influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi nel caso di posizione assicurativa mista. E poiche', nella specie - come e' incontroverso - l'assicurata ha raggiunto l'anzianita' contributiva minima gia' in virtu' dei soli contributi obbligatori, la presente questione non si differenzia da quella che con quest'ultima sentenza e' stata ritenuta priva di fondamento.
- Cfr. S. nn. 428/1992, 264/1995 e 201/1999 (gia' citate nel testo).
Atti oggetto del giudizio
legge
29/05/1982
n. 297
art. 3
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte