Sentenza 416/1999 (ECLI:IT:COST:1999:416)
Massima numero 25042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:  25043  25044  25045  25046


Titolo
SENT. 416/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI - QUOTA DI PENSIONE LIQUIDATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO - DIVIETO DI CUMULO DEI RATEI DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI ANZIANITA' CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO - ART. 1, COMMA 189, L. 23 DICEMBRE 1996 N. 662 - SUA IRRAGIONEVOLEZZA, PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO DEL CITTADINO SULLA CERTEZZA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE, LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI DETTA DISPOSIZIONE RETROATTIVAMENTE INCIDE ANCHE SUI TRATTAMENTI LIQUIDATI ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA (1 GENNAIO 1997) A DECORRERE DAL 30 NOVEMBRE 1996.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto con la esigenza di tutelare l'affidamento del cittadino - l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, [anche] con effetto sui trattamenti liquidati dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 [anteriormente cioe' alla entrata in vigore, il 1^ gennaio 1997, della legge stessa] esso prevede, quanto alla quota liquidata con il sistema retributivo, il totale divieto di cumulo dei ratei della pensione di anzianita' e dei trattamenti anticipati di anzianita', maturati in detto periodo, con reddito da lavoro autonomo. Premesso, infatti, che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, l'affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti; la disposizione denunciata contrasta, 'in parte qua', con il principio di ragionevolezza, per tal profilo enucleato, in quanto determina, in modo retroattivo, per i trattamenti liquidati appunto dal 30 novembre al 31 dicembre 1996, l'elisione dei ratei di pensione maturati entro tale periodo, nei casi in cui i relativi titolari, una volta decaduto il decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 (prevedente analogo divieto di cumulo), abbiano intrapreso una attivita' libero professionale o, comunque, avente natura di prestazione autonoma. La rilevata tutela dell'affidamento del cittadino si arresta nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge n. 662 del 1996 in oggetto sono entrate in vigore e, cioe', nel momento in cui la regola contemplata dall'art. 1, comma 189, della citata legge risulta incidere ormai sull'attualita' di rapporti di durata, rispetto ai quali il legislatore e' abilitato, sia pure nei limiti della ragionevolezza, a dettare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina in atto. Ed e' percio' che la data sopra indicata vale a definire anche il termine entro il quale va limitata la pronunzia di incostituzionalita' della denunciata disposizione. - Cfr. S. nn. 211/1997 e 409/1995. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte