Giusto processo (principio del) - In genere - Pubblicità dei dibattimenti giudiziari - Espressione dell'ordinamento democratico - Applicazione ai giudizi penali, civili, tributari - Possibili eccezioni, in presenza di ragioni obiettive e razionali. (Classif. 126001).
Il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur trovando fondamento nel precetto racchiuso nell'art. 101, primo comma, Cost., può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali. (Precedente: S. 141/1998 - mass. 23842).
Tra le garanzie del giusto processo si inscrive la stessa pubblicità dei dibattimenti giudiziari, quale componente naturale e coessenziale del processo "equo" garantito dall'art. 6 CEDU. (Precedente: S. 263/2017 - mass. 41145).
Al principio di pubblicità delle udienze - benché non sia stato positivizzato neanche a seguito della riforma introdotta dalla legge cost. n. 2 del 1999, e benché resti di valore non assoluto, in quanto resta affidato alla discrezionalità del legislatore il bilanciamento degli interessi in giuoco nei diversi procedimenti - va riconosciuta un'indiscutibile valenza costituzionale, quale corollario della regola enunciata dall'art. 101, primo comma, Cost., in quanto componente naturale e coessenziale del giusto processo. La garanzia della pubblicità del giudizio è connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale, in forza del citato art. 101, primo comma, Cost., trova in quella sovranità la sua legittimazione. (Precedenti: S. 109/2015 - mass. 38410; S. 97/2015 - mass. 38391; S. 135/2014 - mass. 37942; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 235/1993 - mass. 19741; S. 373/1992 - mass. 18679; S. 50/1989 - mass. 12993).
Nel processo penale particolare rilevanza assume il principio della pubblicità delle udienze, in considerazione degli interessi protetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici; in esso sono ammesse deroghe solo per garantire beni a rilevanza costituzionale, laddove negli altri casi il legislatore gode di un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione degli interessi in grado di giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43106; S. 135/2014 - mass. 37942; S. 69/1991 - mass. 16992; S. 12/1971 - mass. 5393).
Con riferimento al rito civile, porre un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di parità. (Precedente: S. 275/1998 - mass. 24161).
Il rito camerale rinviene una coerente e logica motivazione nell'interesse generale ad un più rapido funzionamento del processo, interesse che assume particolare rilievo per il processo tributario, gravato da un contenzioso di dimensioni particolarmente ingenti. (Precedenti: S. 141/1998 - mass. 23842; S. 543/1989 - mass. 15484; S. 212/1986 - mass. 12554).