Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Determinazione dei canoni demaniali - Competenza a dettare le relative norme - Criterio della titolarità del bene, anziché di quello della titolarità delle funzioni su di esso (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, in ragione del COVID-19, disciplinano vari aspetti dei canoni di concessione demaniale marittima, nella parte in cui si applica ai beni demaniali dello Stato, compresi i c.d. "bilancioni"). (Classif. 078004).
Dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi. (Precedenti: S. 46/2022 - mass. 44604; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 28755).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l, l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020. Il primo viola il citato parametro nella parte in cui - disponendo che, data l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi «di competenza regionale e comunale», per l'annualità 2021, non può essere inferiore a 361,90 euro - disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione anche di beni appartenenti al demanio marittimo statale; in ragione di tale illegittimità costituzionale parziale, il comma 1, come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ne ha previsto l'applicazione anche per il 2022 - resta applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale. Anche il comma 2 - nel disporre un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica - interviene in un ambito riservato al legislatore statale. Allo stesso modo, il comma 3 - prevedendo che il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei "bilancioni", è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete - viola il citato parametro nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale, dal momento che l'espressione usata «demanio marittimo» è tale da comprendere potenzialmente anche questi ultimi. Né la mera circostanza di fatto che i "bilancioni" sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo e idrico regionale può condurre a conclusioni diverse).