Sentenza 416/1999 (ECLI:IT:COST:1999:416)
Massima numero 25045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
27/10/1999; Decisione del
27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Titolo
SENT. 416/99 D. DECRETO-LEGGE - DIVIETO DI REITERABILITA' (SENT. N. 360/1996) - AUTONOMA RIPRODUZIONE IN LEGGE DEL CONTENUTO DI DECRETO DECADUTO - LEGITTIMITA' - EVENTUALE RETROATTIVITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 1, COMMA 189, L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
SENT. 416/99 D. DECRETO-LEGGE - DIVIETO DI REITERABILITA' (SENT. N. 360/1996) - AUTONOMA RIPRODUZIONE IN LEGGE DEL CONTENUTO DI DECRETO DECADUTO - LEGITTIMITA' - EVENTUALE RETROATTIVITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ART. 1, COMMA 189, L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
Testo
Non costituisce violazione del principio di non reiterabilita' dei decreti-legge, come enucleato dalla sentenza della Corte n. 360 del 1996, in relazione all'art. 77 Cost., l'autonoma riproduzione da parte del legislatore - sulla base dell'art. 70 Cost. - del contenuto di un decreto-legge a suo tempo decaduto. Non contrasta, pertanto, con il suddetto principio il disposto del comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha riproposto disciplina (anticumulo per i trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori dipendenti liquidati dal 30 settembre 1996) identica a quella gia' contenuta nel decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 - decaduto per inutile decorso dei termini di conversione-, con il quale sono state introdotte misure di maggiore rigore per le quote di pensione liquidate ancora con il sistema retributivo: eccezion fatta per la disposta retroattivita' della suddetta disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza (v. coeva dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, l. 662/96 cit., 'in parte qua'). red.: G. Leo
Non costituisce violazione del principio di non reiterabilita' dei decreti-legge, come enucleato dalla sentenza della Corte n. 360 del 1996, in relazione all'art. 77 Cost., l'autonoma riproduzione da parte del legislatore - sulla base dell'art. 70 Cost. - del contenuto di un decreto-legge a suo tempo decaduto. Non contrasta, pertanto, con il suddetto principio il disposto del comma 189 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha riproposto disciplina (anticumulo per i trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori dipendenti liquidati dal 30 settembre 1996) identica a quella gia' contenuta nel decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508 - decaduto per inutile decorso dei termini di conversione-, con il quale sono state introdotte misure di maggiore rigore per le quote di pensione liquidate ancora con il sistema retributivo: eccezion fatta per la disposta retroattivita' della suddetta disciplina in contrasto con il principio di ragionevolezza (v. coeva dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 189, l. 662/96 cit., 'in parte qua'). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 70
Altri parametri e norme interposte