Sentenza 416/1999 (ECLI:IT:COST:1999:416)
Massima numero 25046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:  25042  25043  25044  25045


Titolo
SENT. 416/99 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI - DIVIETO DI CUMULO, CON EFFETTO RETROATTIVO DAL 30 SETTEMBRE 1996, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI PENSIONE LIQUIDATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO, DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' E DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI ANZIANITA' CON REDDITI DA LAVORO DI QUALSIASI NATURA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DIVERSIFICAZIONE, RISPETTO ALLA DECORRENZA DEL DIVIETO DI CUMULO, TRA TITOLARI DI PENSIONI DA LAVORO DIPENDENTE E TITOLARI DI PENSIONI DA LAVORO AUTONOMO - ESCLUSIONE.

Testo
Non sono comparabili - perche' tuttora disomogenei nonostante il processo in atto di progressiva omologazione - i trattamenti pensionistici da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo. Non contrasta, pertanto, per tal profilo, con l'art. 3 Cost., la disposizione dell'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), quanto alla diversa decorrenza del divieto di cumulo (con redditi di lavoro) per titolari di pensione da lavoro dipendente ovvero autonomo. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte