Sentenza 417/1999 (ECLI:IT:COST:1999:417)
Massima numero 24968
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 417/99. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - PROCEDIMENTO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA A CARICO DELL'ON. TIZIANA PARENTI PER LE DICHIARAZIONI DA QUESTA RESE IN DATA 6 MAGGIO 1995, NEI CONFRONTI DEL DOTT. PAOLO IELO - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, IN DATA 22 OTTOBRE 1997, CON LA QUALE TALI DICHIARAZIONI SONO STATE RITENUTE OPINIONI ESPRESSE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PARLAMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 68, PRIMO COMMA, COST. - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROPOSTO DAL TRIBUNALE DI ROMA AVVERSO LA CAMERA DEI DEPUTATI, RIGUARDO A DETTA DELIBERAZIONE, PER RITENUTO ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE - INERENZA DELLE OPINIONI ESPRESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PARLAMENTARI - SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Testo
Spettava alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dalla parlamentare Tiziana Parenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 22 ottobre 1997 (nella specie, il Tribunale di Roma aveva proposto, nel corso di un giudizio penale promosso nei confronti dell'on. Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno del dott. Paolo Ielo, ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo l'annullamento della predetta deliberazione, con la quale era stata dichiarata l'insindacabilita' di dichiarazioni rese alla stampa dalla stessa parlamentare). Infatti - posto che l'immunita' stabilita dall'art. 68, primo comma, Cost. si caratterizza come oggettiva garanzia per l'esercizio delle funzioni parlamentari, espressione di sovranita', da svolgere senza remore o vincoli da parte di chi ne sia investito, in modo da assicurare la liberta' politica del Parlamento; e che il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel piu' esteso ambito dell'attivita' politica, per le quali non vale l'immunita', e le opinioni coperte da tale garanzia e' costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari - le circostanze (messe in evidenza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ribadite in Assemblea dal relatore e fatte proprie dalla stessa) che la dichiarazione dell'on. Parenti e' stata enunciata nel corso di un dibattito politico, anche in replica all'attacco che le era stato recato, in sede di Commissione parlamentare antimafia, nella sua qualita' di presidente di quest'ultima, hanno fatto non irragionevolmente considerare le dichiarazioni medesime come rientranti nell'esercizio delle funzioni proprie della parlamentare. - S. nn. 379/1996, 375/1997, 289/1998 e 329/1999. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte