Sentenza 419/1999 (ECLI:IT:COST:1999:419)
Massima numero 25020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
27/10/1999; Decisione del
27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 419/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DELLA STESSA TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE - CRITERIO MATEMATICO DELLA PROPORZIONE TRA LA ESTENSIONE TEMPORALE DEI RISPETTIVI RAPPORTI MATRIMONIALI - DEDOTTA VIOLAZIONE <> - POSSIBILITA' DI RICAVARE DALLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA UN CONTENUTO NORMATIVO COMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 419/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DELLA STESSA TRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE - CRITERIO MATEMATICO DELLA PROPORZIONE TRA LA ESTENSIONE TEMPORALE DEI RISPETTIVI RAPPORTI MATRIMONIALI - DEDOTTA VIOLAZIONE <
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 9, comma 3, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), il quale prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di riversibilita', e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970. Infatti, premesso che il rimettente ritiene che la norma in oggetto imponga di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono in detta ripartizione; la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione - che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimita' sia di larga parte della dottrina - la quale consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimita' costituzionale. Alla stregua di tale interpretazione, il giudice deve certamente <> dell'elemento temporale, la cui valutazione non puo' in nessun caso mancare; anzi a tale elemento puo' essere riconosciuto valore preponderante e il piu' delle volte decisivo, <>. L'interpretazione data nell'ordinanza di rimessione non giustificherebbe, tra l'altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale relativamente ad una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall'ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra piu' soggetti che concorrono al trattamento di riversibilita' e' stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore.
- Riguardo alla funzione solidaristica della pensione di riversibilita', v., tra le molte, S. nn. 70/1999 e 18/1998.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 9, comma 3, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), il quale prevede che una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite, che abbia i requisiti per la pensione di riversibilita', e' attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno previsto dall'art. 5 della stessa legge n. 898 del 1970. Infatti, premesso che il rimettente ritiene che la norma in oggetto imponga di effettuare la ripartizione dell'ammontare della pensione tra il coniuge e l'ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione fra la estensione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice chiamato a determinare le quote di ripartizione della pensione possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo e senza che possa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono in detta ripartizione; la disposizione denunciata si presta tuttavia ad una diversa interpretazione - che rispecchia un altro orientamento, sia della giurisprudenza di legittimita' sia di larga parte della dottrina - la quale consente di ricavarne un contenuto normativo compatibile con i principi indicati per la verifica di legittimita' costituzionale. Alla stregua di tale interpretazione, il giudice deve certamente <
- Riguardo alla funzione solidaristica della pensione di riversibilita', v., tra le molte, S. nn. 70/1999 e 18/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/12/1970
n. 898
art. 9
co. 3
legge
06/03/1987
n. 74
art. 13
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte