Sentenza 422/1999 (ECLI:IT:COST:1999:422)
Massima numero 24988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 422/99. PENA - ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE - CONDANNATO (A PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A TRE O QUATTRO ANNI) GIA' AGLI ARRESTI DOMICILIARI AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA - PREVISIONE CHE IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PROVVEDA, SENZA FORMALITA', ALL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA MISURA ALTERNATIVA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO AL PROCEDIMENTO - PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PRESENTARE ISTANZA PER UNA MISURA ALTERNATIVA DIVERSA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONDANNATO IN STATO DI LIBERTA' AL MOMENTO DELLA CONDANNA DEFINITIVA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., come sost. dall'art. 1 l. 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 c.p.p. e alla l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), nella parte in cui prescrive che il tribunale di sorveglianza provvede senza formalita' all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti del condannato che si trovi agli arresti domiciliari. Infatti, in relazione all'art. 24 Cost., non puo' ritenersi in contrasto con il diritto di difesa una disposizione che si limiti a configurare un intervento 'de plano', a sua volta teso a verificare la applicabilita' di una misura alternativa in se' deteriore rispetto alla condizione in cui versa il condannato a quel momento, tenuto altresi' conto che quest'ultimo non puo' ritenersi privato del diritto di richiedere in via ordinaria tutte le misure alternative cui ritenga di aver titolo, sicche' la disposizione impugnata finisce per atteggiarsi come provvedimento d'urgenza e a connotazioni eminentemente interinali, in vista dell'ordinario procedimento di sorveglianza, ove il condannato non ritenga di "accettare" la misura applicatagli. In relazione all'art. 27 Cost., la misura della detenzione domiciliare applicabile 'de plano' e "d'ufficio" a chi si trovi agli arresti domiciliari all'atto della condanna e nelle condizioni per fruire della misura alternativa, non determina, poi, alcun tipo di interferenza sulla funzione rieducativa della pena, giacche' si anticipa - evitando i naturali allungamenti dei tempi che sarebbero cagionati da una procedura camerale partecipata - cio' al quale il condannato avrebbe diritto come misura "minima" applicabile, con la conseguenza che, in questa prospettiva, la detenzione domiciliare "d'ufficio" al condannato che ne abbia titolo e che si trovi in una condizione limitativa della liberta' assai simile a quella misura, appare essere previsione non soltanto non in contrasto, ma addirittura in linea con il parametro costituzionale che si pretende compromesso. In relazione, infine, all'art. 3 Cost., la questione, nei termini in cui e' sviluppata, e' palesemente priva di fondamento, in quanto sono poste a raffronto fra loro due situazioni eterogenee, quali sono quelle dell'imputato in stato di liberta', rispetto a quella in cui versa chi si trova agli arresti domiciliari al momento della condanna.

- S. nn. 165/1996, 173/1997.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n. 0  art. 656  co. 10

legge  27/05/1998  n. 165  art. 1  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte