Giusto processo (principio del) - In genere - Parità delle parti - Conseguente necessità di assicurare il contraddittorio - Possibili diverse modalità attuative - Esclusione della necessaria trattazione orale e contestale. (Classif. 126001).
L'art. 111, secondo comma, Cost., introdotto dalla legge cost. n. 2 del 1999, ha conferito veste autonoma a un principio, quello di parità delle parti, insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali. Se, in via generale, il principio del contraddittorio consacrato nell'articolo costituzionale indicato impone esclusivamente di garantire che ogni giudizio si svolga in modo tale da assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice, spettando al legislatore configurarne le specifiche modalità attuative, deve coerentemente escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico possa estrinsecarsi e che questa vada necessariamente identificata nella difesa orale. (Precedenti: S. 34/2020 - mass. 42625; S. 26/2007 - mass. 30994; O. 110/2003 - mass. 27665; O. 347/2002 - mass. 27206; O. 421/2001 - mass. 26702).
Non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità.
Il contraddittorio, quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, ma non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo il legislatore differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare. (Precedenti: S. 181/2008 - mass. 32508; S. 80/1992 - mass. 18050; S. 125/1972 - mass. 6212; S. 89/1972 - mass. 6122; O. 183/1999 - mass. 24687; O. 37/1988 - mass. 10205).