Ordinanza 423/1999 (ECLI:IT:COST:1999:423)
Massima numero 25002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 04/11/1999; Pubblicazione in G. U. 10/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 423/99. REATO IN GENERE - REATI IN MATERIA DI RAPPORTI FAMILIARI - NORME DELLA LEGGE SUL DIVORZIO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE L'ASSEGNO DOVUTO, PER IL MANTENIMENTO DELL'ALTRO CONIUGE, DAL CONIUGE DIVORZIATO - PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ANZICHE' A QUERELA, COME PREVISTO DALL'ART. 570 COD. PEN. PER IL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE, NELL'IPOTESI DI MANCATA CORRESPONSIONE DEI MEZZI ECONOMICI NECESSARI AL SOSTENTAMENTO DEL CONIUGE CONVIVENTE O SEPARATO SENZA COLPA - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA FAMIGLIA - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', SOTTO IL PRIMO PROFILO, NELLE FATTISPECIE POSTE A CONFRONTO, DEGLI ALTRI ASPETTI CHE, PUR DOPO EQUIPARATE, COME RICHIESTO, RIGUARDO AL REGIME DI PROCEDIBILITA', CONTINUEREBBERO A DIFFERENZIARLE - IMPOSSIBILITA', INOLTRE, IN RIFERIMENTO ALL'ALTRO PARAMETRO, DI LAMENTARE, NEL CASO, LA RITENUTA MINOR PROTEZIONE ASSICURATA, RISPETTO AL CONIUGE DIVORZIATO, AL CONIUGE CONVIVENTE O SEPARATO, NON ESSENDO LA CONDIZIONE DI QUESTI ULTIMI OGGETTO DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, gia' riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilita', a querela della persona offesa e non piu' di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilita' del reato, senza considerare altri elementi di diversita' della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicche' l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilita', toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha gia' altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalita' di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quo', per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non e' oggetto della questione - e' evidentemente improprio.

- Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997.

- Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonche' S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.

Atti oggetto del giudizio

legge  01/12/1970  n. 898  art. 12  co. 0

legge  06/03/1987  n. 74  art. 21  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte

codice penale    n. 0  art. 570