Sentenza 424/1999 (ECLI:IT:COST:1999:424)
Massima numero 25011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 10/11/1999; Pubblicazione in G. U. 17/11/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 424/99. AGRICOLTURA - REGIME COMUNITARIO DI PRODUZIONE LATTIERA - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DISCIPLINA LEGISLATIVA DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO REGIONALE - ISTITUZIONE DI UNA RISERVA REGIONALE DI QUOTE LATTE NON UTILIZZATE PER LA PREVISTA EFFETTUAZIONE DI UNA COMPENSAZIONE SU BASE REGIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLE LEGGI STATALI CHE AL RIGUARDO ORA PREVEDONO, CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, UN SISTEMA DI COMPENSAZIONE A LIVELLO NAZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, gli artt. 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-'bis', riapprovata dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997, recante "Disciplina del settore lattiero-caseario regionale" - che prevedono la costituzione di un quantitativo di produzione lattiera regionale, istituiscono una riserva regionale di quote latte non utilizzate e prevedono e disciplinano, al riguardo, una compensazione a livello regionale - devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi. La legge censurata, infatti, e' stata approvata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 649) e dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali, in seguito all'apertura di una procedura di infrazione avviata, con parere motivato del 28 maggio 1996, dalla Commissione CEE, eliminando, in conformita' all'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 CEE - con norme riconosciute dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 398 del 1998, non lesive delle competenze regionali - il preesistente sistema di compensazione a livello locale (compensazione per APL), hanno inequivocabilmente optato per il sistema di compensazione nazionale delle produzioni eccedentarie di latte, e pertanto le disposizioni regionali impugnate si pongono in stridente contrasto, oltre che con la scelta di principio in tal modo compiuta dal legislatore nazionale e con la richiamata previsione del regolamento comunitario, con i principi del Trattato CEE e con l'art. 11 Cost., che offre loro copertura. Atteso che un regime di produzione per quote individuali di riferimento nell'ambito di una quota globale assegnata dallo Stato italiano, qual e' quello disciplinato dal citato regolamento CEE - in assenza di quelle ulteriori ragioni di differenziazione che lo Stato, nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto della normativa comunitaria, introduca con disciplina generale - senza dubbio postula parita' di posizione dei singoli produttori, nessuno dei quali puo' essere avvantaggiato in sede di compensazione per il fatto di operare in una piuttosto che in un altra Regione.

- V., riguardo alla decisione gia' menzionata nel testo, S. n. 398/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/11/1997  n. 285  art. 2  co. 0

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/11/1997  n. 285  art. 3  co. 4

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/11/1997  n. 285  art. 4  co. 2

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/11/1997  n. 285  art. 5  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n. 0  art. 0  

regolamento cee  28/12/1992  n. 3950  art. 0  

decreto legge  23/10/1996  n. 542  art. 0  

legge  20/12/1996  n. 649  art. 0  

legge  20/12/1996  n. 662  art. 1    co. 166  

legge  20/12/1996  n. 662  art. 1    co. 167