Sentenza 425/1999 (ECLI:IT:COST:1999:425)
Massima numero 25049
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 10/11/1999; Pubblicazione in G. U. 17/11/1999
Massime associate alla pronuncia:  25050  25051  25052  25053


Titolo
SENT. 425/99 A. AMBIENTE - TUTELA - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - ATTUAZIONE, CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO, DI DIRETTIVA COMUNITARIA - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA INIDONEITA' DELL'ATTO REGOLAMENTARE IMPUGNATO A PORRE VINCOLI ALLA PROVINCIA NELLE MATERIE DI SUA COMPETENZA ESCLUSIVA - INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE LAMENTATA - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI DARE ATTUAZIONE PER VIA REGOLAMENTARE ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA - RIGETTO DEL RICORSO PROVINCIALE.

Testo
Spetta allo Stato <>. Premesso, infatti, che la provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. n. 357 del 1997 citato (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), adottato sulla base dell'autorizzazione conferita al Governo dall'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993) ad attuare in via regolamentare le direttive indicate nell'allegato C della legge stessa, tra le quali e' compresa la suddetta direttiva 92/43/CEE; e che la Provincia ricorrente prospetta la violazione della propria sfera di autonomia costituzionalmente garantita, come conseguenza dell'attuazione della direttiva per mezzo di un atto avente natura regolamentare, lamentando la conseguente violazione del sistema di coordinamento dei poteri normativi nazionali e di quelli regionali e provinciali; non e' riscontrabile la lesione dell'autonomia legislativa provinciale, dedotta sulla base del richiamo agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e, pertanto, per questa parte, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano deve essere respinto. Invero - poiche' l'art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 prevede il caso in cui vi sia attuazione legislativa (regionale e) provinciale degli obblighi comunitari; e l'art. 8, il caso di inattuazione amministrativa degli stessi obblighi - se la direttiva deve essere attuata in via legislativa e la legge provinciale o regionale manca, non trova applicazione ne' l'art. 7 ne' l'art. 8; se invece la Provincia esercita la propria potesta' legislativa, in attuazione della direttiva comunitaria , vale la previsione dell'art. 7 con i limiti che essa, conformemente alle norme statutarie, stabilisce rispetto alla possibile ingerenza della normativa dello Stato e, in particolare, all'ingerenza da parte di norme regolamentari nella normazione provinciale. Pertanto, nel caso in cui manchi una attuazione legislativa provinciale, il richiamo agli artt. 7 e 8 delle disposizioni di attuazione non puo' aver luogo; in caso contrario, si applica l'art. 7, <>.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

direttiva Cons. CEE  21/05/1992  n. 43  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 7  

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 8