Sentenza 425/1999 (ECLI:IT:COST:1999:425)
Massima numero 25050
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  27/10/1999;  Decisione del  27/10/1999
Deposito del 10/11/1999; Pubblicazione in G. U. 17/11/1999
Massime associate alla pronuncia:  25049  25051  25052  25053


Titolo
SENT. 425/99 B. AMBIENTE - TUTELA - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHE' DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE - ATTUAZIONE, CON REGOLAMENTO GOVERNATIVO, DI DIRETTIVA COMUNITARIA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E RAPPORTI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DEDOTTA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI E ALTERAZIONE DEI RAPPORTI ORDINAMENTALI CON L'AUTORITA' STATALE - INSUSSISTENZA - RIGETTO DEI RICORSI

Testo
Spetta allo Stato <>. Non sono fondate le censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano rivolte alle norme del predetto Regolamento (artt. 3, commi 1 e 2; 7, commi 1 e 2; 8, comma 4) che attengono al coordinamento delle attivita' delle Regioni e delle Province autonome, ai fini della loro rappresentazione necessariamente unitaria presso l'Unione Europea. Si tratta, infatti, di funzioni che spettano indubitabilmente allo Stato, come e' stato riconosciuto dall'art. 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, riguardo alla materia interessata dal regolamento in questione, ricadono nella responsabilita' attribuita al Ministero dell'ambiente dall'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). Peraltro, non e' condivisibile la premessa da cui muovono le ricorrenti - secondo cui, in tema di individuazione delle zone speciali di conservazione, le Regioni e le Province autonome sarebbero soggette alle determinazioni ministeriali, sia in sede di proposta alla Commissione europea, sia in sede di designazione delle <> -, in quanto le norme censurate mirano esclusivamente a porre l'autorita' di governo nazionale in condizione di adempiere all'obbligo di comunicazione derivante dalla direttiva, senza che vi sia in esse alcun elemento da cui si possa arguire uno spostamento di competenze circa il diverso potere di individuazione sostanziale dei siti da sottoporre a speciale protezione, il quale rimane disciplinato dalle norme sui rapporti Stato-Regioni e Province autonome in materia ambientale. Ed inoltre, l'obbligo di trasmissione al Ministero, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del rapporto annuale previsto dall'art. 8, comma 4, del regolamento risponde <>.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 3  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 3  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 7  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 7  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 8  co. 4

decreto del Presidente della Repubblica  08/09/1997  n. 357  art. 11  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  09/03/1989  n. 86  art. 4  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 9